COMPROPRIETARI DELLO STESSO APPARTAMENTO: L’AMMINISTRATORE PUÒ PRETENDERE DA ME IL PAGAMENTO DELL’INTERA QUOTA CONDOMINIALE?

Sì, l’amministratore può chiedere l’intero pagamento a ciascuno dei comproprietari. In caso di contitolarità di un immobile (ad esempio tra coniugi, eredi o soci), vige il principio della “solidarietà passiva”: ogni comproprietario è responsabile per l’intero debito verso il condominio, a prescindere dalla grandezza della sua quota di proprietà.

Molti condomini pensano erroneamente che, possedendo ad esempio solo il 50% o il 25% di un appartamento, il loro obbligo verso il condominio si fermi a quella percentuale. La legge e la giurisprudenza chiariscono invece un punto fondamentale:

  1. Per il condominio, l’appartamento rappresenta un’unica fonte di spese. Non spetta all’amministratore frazionare il debito e “rincorrere” i singoli comproprietari per le loro quote interne; egli ha il diritto di rivolgersi a quello che ritiene più solvibile o reperibile per ottenere l’intera somma.
  2. La differenza tra “rapporti esterni” e “rapporti interni”:
    • Nei rapporti esterni (verso il condominio): Tutti i comproprietari sono un unico debitore solidale (art. 1294 c.c.). L’amministratore può notificare un decreto ingiuntivo per l’intero importo anche a uno solo di essi.
    • Nei rapporti interni (tra comproprietari): Chi paga l’intero ha il cosiddetto “diritto di regresso”. Questo significa che il comproprietario che ha saldato il debito può (e deve) rivalersi privatamente sugli altri contitolari per ottenere il rimborso delle loro rispettive quote.
  3. Spesso si fa confusione con una famosa sentenza della Cassazione del 2008 che ha stabilito che i debiti condominiali sono “parziari”. Attenzione: quel principio si applica solo nei rapporti tra il condominio e i proprietari di diversi appartamenti. Dentro lo stesso appartamento, tra comproprietari, resta sempre valida la solidarietà.

Per evitare spiacevoli decreti ingiuntivi individuali, è bene che i comproprietari si coordinino preventivamente, nominando un rappresentante comune (come previsto dall’art. 67 disp. att. c.p.c.) che si occupi di raccogliere le quote interne e versare l’intero importo al condominio entro le scadenze.

Fonte: Anaci BAT

Condividi:

FAQ Correlate

I LAVORI STRAORDINARI NON INIZIANO: POSSO RICHIEDERE INDIETRO LE QUOTE GIÀ VERSATE O COMPENSARLE CON LE RATE ORDINARIE?

No. Non esiste un diritto automatico alla restituzione delle somme o alla loro compensazione. Finché rimane valida la delibera assembleare che ha approvato i lavori, il fondo deve restare vincolato. Per riavere le quote o stornarle, è necessaria una nuova votazione dell’assemblea che revochi formalmente l’intervento. Secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza, il semplice ritardo nell’inizio […]

UNA DELIBERA APPROVATA DALL’ASSEMBLEA È SUBITO OPERATIVA?

Sì. La deliberazione assembleare è immediatamente obbligatoria per tutti i condòmini ed esecutiva dal momento stesso della sua adozione, senza alcuna necessità di attendere il decorso dei termini per l’impugnazione. L’efficacia delle decisioni condominiali poggia su tre pilastri fondamentali del Codice Civile che non lasciano adito a dubbi: La delibera può essere “congelata” esclusivamente da […]