Bene chiarire subito che l’assicurazione nel condominio non è obbligatoria per legge, a meno che non sia espressamente prevista dal regolamento di natura contrattuale. Di riflesso, non sussiste alcun obbligo normativo nemmeno per la stipula di polizze contro eventi calamitosi.
Tuttavia, nonostante la natura facoltativa, la diffusione di queste coperture è in costante aumento, spesso spinta dalle dinamiche del mercato assicurativo o dalla necessità di tutelare il patrimonio immobiliare da rischi catastrofali sempre più frequenti. Quando l’assemblea decide di sottoscrivere tali garanzie, si apre per i condomini un’importante opportunità: la detrazione fiscale del premio.
Negli ultimi anni, la crescente diffusione delle polizze contro i rischi catastrofali ha portato molti amministratori a dover gestire contratti assicurativi per l’intero fabbricato per esplicita volontà assembleare. Un dubbio ricorrente tra i contribuenti, tuttavia, riguarda la possibilità di portare in detrazione la quota di premio pagata indirettamente tramite il condominio.
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito su Fisco Oggi che questa opportunità è concreta, a patto di rispettare precisi requisiti documentali e di tracciabilità.
La detrazione IRPEF per i premi assicurativi contro eventi calamitosi è disciplinata dall’art. 15, comma 1, lett. f-bis) del TUIR. La norma specifica che il beneficio spetta per le spese sostenute per assicurare immobili a uso abitativo.
È importante sottolineare che la detrazione:
• Non richiede la stipula diretta da parte del contribuente; l’onere può essere sostenuto anche in via indiretta tramite il condominio.
• È limitata alla quota di premio riferibile alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze, se incluse nella copertura.
• Non si applica, quindi, alle porzioni di premio riferite a unità immobiliari non residenziali (come uffici o negozi).
Perché il condomino possa fruire correttamente del beneficio fiscale, la spesa deve essere a lui riconducibile per imputazione. In questo contesto, l’amministratore svolge un ruolo di “certificatore” fondamentale.
Secondo il Fisco, il contribuente deve poter dimostrare la quota di premio a lui imputabile e l’effettivo versamento attraverso due modalità alternative:
- Una dichiarazione dell’amministratore di condominio che attesti l’importo complessivo del premio, la quota riferita a ciascun condomino e l’avvenuto pagamento.
- La copia della polizza assicurativa unitamente alla documentazione contabile del condominio da cui risulti chiaramente la quota di premio sostenuta per la propria unità
Come per la maggior parte delle detrazioni fiscali attuali, il requisito della tracciabilità è centrale. La detrazione spetta solo se l’onere è stato sostenuto mediante versamento bancario o postale, o altri strumenti di pagamento idonei. Sebbene il pagamento avvenga tramite il condominio, il singolo condomino deve essere in grado di dimostrare che la propria quota sia stata versata al condominio con modalità conformi alle richieste dell’Amministrazione finanziaria.
In sintesi, la detrazione è possibile e legittima anche per le polizze condominiali, purché vi sia piena coerenza tra imputazione della spesa, modalità di pagamento e documentazione probatoria.




