CONVOCAZIONE IN CONDOMINIO E CONIUGI COMPROPRIETARI: LA CASSAZIONE ROMPE LA PRESUNZIONE DI CONOSCENZA

La notifica dell’avviso di convocazione ai comproprietari conviventi è sempre stata una zona grigia nella gestione condominiale. Fino a ieri, la prassi si è spesso retta su un tacito “patto di non belligeranza”: se avviso il marito, presumo che la moglie sappia. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con la Sentenza della Sezione 2 Civile, Numero 427, pubblicata l’8 gennaio 2026, ha lanciato un sasso nello stagno che promette di fare onde ben oltre il caso specifico. Se da un lato la pronuncia rafforza la tutela del singolo proprietario, dall’altro introduce dei “paletti” non proprio nitidi tra ordinaria amministrazione e innovazioni, lasciando l’amministratore in una posizione scomoda.

L’articolo 66 delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile impone che tutti gli aventi diritto siano convocati. La giurisprudenza, per anni, ha ammorbidito questa rigidità applicando il principio della “presunzione di conoscenza” tra coniugi conviventi pro indiviso. La logica era semplice: in assenza di conflitti evidenti, è inverosimile che un marito nasconda alla moglie una raccomandata del condominio.
La Sentenza n. 427/2026 prende in esame proprio questo automatismo, ma lo fa introducendo una distinzione sottile e insidiosa. I giudici affermano che tale presunzione non è un dogma assoluto, ma dipende da due fattori: la natura della decisione (ordinaria vs innovazione) e il comportamento del convocato (presenza o assenza in assemblea). È proprio qui che la chiarezza normativa rischia di trasformarsi in confusione pratica: quando finisce l’ordinaria amministrazione e inizia la tutela rigida del diritto reale?

Il caso pratico
Per capire il cortocircuito logico, analizziamo i fatti di Palermo oggetto della sentenza. L’assemblea deve deliberare sull’installazione di un ascensore (innovazione gravosa). L’amministratore convoca il signor Gigio, ma non la moglie comproprietaria Maria.
Il giorno dell’assemblea accade l’imprevisto: Gigio non si presenta. L’assemblea approva i lavori in loro assenza.
Successivamente, i coniugi impugnano. Il Condominio si difende: “Siete sposati, vivete insieme, la notifica a uno vale per entrambi”.
La Cassazione, ribaltando l’esito dell’Appello, dà ragione alla moglie. Perché? Perché trattandosi di un’innovazione che incide sui diritti proprietari (l’ascensore) e non essendosi il marito presentato (mancando quindi anche una rappresentanza di fatto), la presunzione che la moglie sapesse non regge più.
La lettura della sentenza (specie a pagina 6) rivela la criticità del ragionamento degli Ermellini. La Corte non dice che “bisogna sempre convocare entrambi”, ma afferma che la validità della convocazione singola viene meno se:

  1. Si discute di innovazioni o affari straordinari;
  2. Il coniuge convocato non partecipa alla riunione.

È qui che nasce il paradosso. La Corte sembra dirci che per l’ordinaria amministrazione la convocazione singola potrebbe ancora andare bene (“è stato ritenuto operante con riguardo ad affari di ordinaria amministrazione”, si legge nel testo), ma diventa nulla se l’argomento è “pesante”.
Questa distinzione crea un’incertezza pericolosa. La validità di una convocazione spedita oggi, dipende da un fatto futuro e incerto (se il marito si presenterà in riunione) o da una valutazione soggettiva sulla natura dell’ordine del giorno (è manutenzione o innovazione?). Se l’amministratore qualifica una spesa come ordinaria e convoca un solo coniuge, ma poi un giudice la riqualifica come straordinaria, l’intera delibera crolla. La sentenza, volendo tutelare il diritto del singolo, ha di fatto reso inutilizzabile la presunzione di conoscenza per qualsiasi amministratore prudente.

Consigli pratici
Alla luce di questa pronuncia, che lascia troppi margini di interpretazione sul confine tra “ordinario” e “innovativo”, la linea d’azione per i professionisti deve cambiare radicalmente.
Non cadere nella trappola del distinguo fatto dalla Corte. Anche se la sentenza sembra lasciare uno spiraglio per le questioni “ordinarie”, convocate sempre individualmente tutti i comproprietari.
Non si può sapere oggi se il coniuge convocato si presenterà domani in assemblea (rendendo, secondo la Cassazione, nulla la notifica fatta solo a lui). Non si può rischiare che una delibera venga annullata tra anni perché un giudice ha ritenuto quell’argomento “innovativo” e quindi meritevole di doppia convocazione.
Considerare la presunzione di conoscenza tra coniugi come definitivamente morta sotto il profilo operativo: il risparmio di una raccomandata non vale il rischio di una causa.
La sentenza chiarisce anche un altro punto cruciale: l’inerzia dei condòmini nel fornire i dati (il rogito) non scusa l’amministratore. Anche se i coniugi non hanno inviato il titolo di proprietà, se la situazione di comproprietà è nota o conoscibile, l’amministratore deve attivarsi. Non usare l’anagrafe incompleta come scudo: di fronte a decisioni importanti, fate una visura. La Cassazione ci sta dicendo che la sostanza del diritto di proprietà vince sulla forma burocratica dell’anagrafe condominiale.

Concludiamo con un esempio concreto che traduce la sentenza in numeri, evidenziando l’impatto economico di questa prudenza necessaria. Immaginiamo un condominio di 15 unità immobiliari, tutte possedute in comproprietà (ad esempio tra marito e moglie). Per evitare ogni rischio di impugnazione alla luce dei nuovi principi, l’amministratore non potrà limitarsi a 15 convocazioni, ma dovrà inviarne 30. Ipotizzando un costo medio di circa 7,00 euro per raccomandata, significa che solo per la convocazione di quella singola assemblea si spenderanno 210,00 euro. Una cifra che deve far pensare ma questo – piaccia o no – è il prezzo che il diritto impone oggi per la stabilità delle decisioni condominiali.

Fonte: Anaci BAT

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