DANNI DA INFILTRAZIONI E LUCRO CESSANTE: I NUOVI CRITERI DELLA SUPREMA CORTE

Tra infiltrazioni, tubature vetuste e locali resi inutilizzabili, la determinazione dell’esatto ammontare del danno subìto dal singolo condomino rappresenta una sfida complessa per i tribunali. Una recente pronuncia, l’ordinanza n. 5484 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, pubblicata l’11 marzo 2026, getta una luce definitiva su come debba essere calcolato il cosiddetto “lucro cessante”, ovvero il mancato guadagno, ponendo un freno a riduzioni arbitrarie basate su presunte tasse o costi non specificati.

Al centro della controversia vi è il principio dell’integralità del risarcimento. Quando un bene di proprietà esclusiva (come un negozio o un appartamento) subisce un danno causato dalle parti comuni (ad esempio, la rottura di una colonna di scarico), il proprietario ha diritto a essere ristorato non solo per le spese di riparazione (danno emergente), ma anche per la perdita economica derivante dall’impossibilità di locare l’immobile (lucro cessante).
Il nodo giuridico sciolto dalla Cassazione con l’ordinanza n. 5484/2026 riguarda i limiti del potere discrezionale del giudice nella liquidazione equitativa del danno. Spesso i giudici di merito, nel quantificare quanto spetti al danneggiato, tendono ad applicare delle “decurtazioni” forfettarie, giustificandole con il fatto che il proprietario, se avesse realmente affittato l’immobile, avrebbe dovuto sostenerne le tasse e le spese di gestione. Tuttavia, come vedremo, questo ragionamento si scontra con la normativa fiscale e con l’obbligo di una motivazione rigorosa.

Il caso pratico
Per comprendere meglio la portata della sentenza, analizziamo uno scenario-tipo speculare a quello esaminato dagli Ermellini. Una società immobiliare è proprietaria di alcuni locali commerciali situati al piano terra e nel seminterrato di un condominio. A causa del pessimo stato di manutenzione delle tubazioni condominiali, i locali subiscono ripetuti allagamenti che li rendono inservibili.
La società non può più affittare i negozi e perde anni di canoni di locazione. In sede di giudizio, il consulente tecnico d’ufficio (CTU) calcola che il mancato guadagno ammonti, ad esempio, a 100.000 euro. Tuttavia, la Corte d’Appello decide di ridurre questa somma del 40%, sostenendo che dal totale vadano sottratti i “costi fiscali e non solo” che la società avrebbe comunque pagato se avesse regolarmente locato gli spazi. La società si ritrova così con un risarcimento pesantemente decurtato sulla base di stime generiche, decidendo quindi di ricorrere in Cassazione.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza con una motivazione che ogni amministratore e condomino dovrebbe conoscere. Il principio cardine espresso nella pronuncia n. 5484/2026 è che il risarcimento del danno da lucro cessante non può essere ridotto in base a presunte tasse risparmiate.
Il motivo è squisitamente tecnico-giuridico: secondo l’art. 6, comma 2, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), i risarcimenti ottenuti a titolo di perdita di redditi costituiscono essi stessi reddito della stessa categoria di quelli sostituiti. In parole povere: sulla somma che il condominio paga al proprietario come risarcimento per i canoni persi, il proprietario dovrà comunque pagarci le tasse allo Stato. Se il giudice riducesse il risarcimento del 20% o del 40% per “tasse virtuali”, il danneggiato subirebbe un’ingiusta doppia penalizzazione: una decurtazione alla fonte dal giudice e poi la tassazione ordinaria dal fisco.
Inoltre, la Suprema Corte ha censurato il riferimento a costi “non solo” fiscali, definendolo un criterio “oscuro e inconsistente”. La liquidazione equitativa deve seguire un percorso logico che permetta di verificare il rispetto del principio del danno effettivo. Non è possibile tagliare un risarcimento in modo indifferenziato senza specificare esattamente quali costi si stanno detraendo e perché.

Consigli pratici
Quando si manifestano danni derivanti da parti comuni che impattano sulla redditività di unità private, è fondamentale intervenire tempestivamente. La legittimazione dell’amministratore ad agire a tutela delle parti comuni è fuori discussione: non appena giunge notizia di una tubazione ammalorata, è doveroso procedere con una perizia tecnica e, se necessario, con lavori di somma urgenza per limitare il danno. Un intervento rapido non solo preserva l’integrità dell’edificio, ma interrompe il decorso del “lucro cessante”, evitando che il condominio si trovi a pagare anni di mancati affitti che, come abbiamo visto, la Cassazione impone di risarcire in modo integrale e senza sconti arbitrari.
È opportuno informare prontamente i condomini e l’assemblea della gravità della situazione e della giurisprudenza corrente, spiegando che una resistenza in giudizio basata sulla speranza di riduzioni forfettarie del danno potrebbe rivelarsi un boomerang costoso. Nei rapporti con la compagnia assicurativa del condominio, è necessario verificare che la polizza copra adeguatamente anche il lucro cessante dei terzi (inclusi i singoli condomini), poiché le sentenze come la n. 5484/2026 rendono molto più onerosi gli esborsi risarcitori.

Fonte: Anaci BAT

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