DANNO DA ASCENSORE. CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE ESCLUDE IL RISARCIMENTO

Il Tribunale di Avellino, con la recente Sentenza n. 1322/2025, ha offerto un chiarimento fondamentale in materia di responsabilità del condominio per danni causati da parti comuni, in particolare gli ascensori. La pronuncia si concentra sul ruolo decisivo delle dichiarazioni rese dalla parte lesa nell’immediatezza dell’evento e sulla prova del nesso causale, elementi che possono precludere il risarcimento dei danni personali.

Il contesto normativo di riferimento è l’articolo 2051 del Codice Civile, che stabilisce la responsabilità per danno cagionato da cose in custodia. In virtù di tale norma, il Condominio, quale custode delle parti comuni come l’impianto ascensore, ha l’obbligo di vigilanza e custodia al fine di impedire che queste arrechino danni a terzi.
Per ottenere il risarcimento, il danneggiato ha l’onere di dimostrare che l’evento lesivo si è verificato e, soprattutto, che sussiste il nesso eziologico (o nesso causale) tra la cosa in custodia e il danno stesso. In altre parole, il soggetto che agisce in giudizio deve provare che l’evento dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. L’onere del convenuto di dimostrare l’inefficacia dei fatti sorge solo dopo che l’attore ha provato l’esistenza dei fatti costitutivi del diritto.

Il Caso Pratico
La controversia analizzata dal Tribunale di Avellino riguardava un condomino (Sig. D’A.) che, in compagnia del nipotino, utilizzava l’ascensore dal quarto piano per scendere al piano terra. Dopo aver pigiato il pulsante, l’ascensore, a seguito di un breve traballamento, precipitava in caduta libera per qualche metro, arrestandosi bruscamente all’altezza del secondo piano, presumibilmente grazie all’attivazione dei freni di emergenza.
L’attore lamentava di aver subito lesioni personali (dolori alla zona lombosacrale) determinate dall’urto violento e conveniva in giudizio il Condominio ex art. 2051 c.c. per ottenere il risarcimento dei danni. Il Condominio, nel costituirsi, ha chiamato in causa sia la ditta di manutenzione che l’assicurazione, contestando il quantum e la propria responsabilità. La linea difensiva, in particolare quella delle parti terze chiamate in causa, si è basata su un elemento probatorio decisivo: le dichiarazioni rilasciate dall’attore subito dopo l’incidente.
Il Tribunale di Avellino ha rigettato la domanda ritenendola infondata, basando il proprio convincimento sulla dichiarazione confessoria resa dall’attore ai Vigili del Fuoco, intervenuti sul luogo.
Nello specifico, dopo la manovra di emergenza e l’apertura delle porte, il Sig. D’A. ha riferito ai soccorritori “che sia lui che il nipotino erano in buona condizione e non avevano bisogno di personale medico per un eventuale controllo”.
Il Giudice ha stabilito che tali dichiarazioni spontanee si atteggiano alla stregua della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., anche se fatta ad un terzo (i Vigili del Fuoco). Sebbene la confessione stragiudiziale a un terzo non costituisca una prova legale (a differenza di quella giudiziale o resa alla parte), essa è comunque un mezzo di prova diretta che il giudice può apprezzare liberamente. La dichiarazione, per il giudicante, è apparsa “piuttosto genuina e veritiera” e ha costituito una prova particolarmente forte a carico dell’attore.
In termini pratici, l’attore, con la sua dichiarazione immediata di assenza di lesioni, ha automaticamente escluso il nesso di causalità tra il sinistro (la caduta dell’ascensore) e il danno lamentato in seguito. La Corte ha rafforzato questa conclusione notando l’assenza di “ogni precauzione di natura medica e/o diagnostica” che normalmente si registra a seguito di un evento traumatico. In difetto di questa necessaria correlazione causa-evento, le condizioni giuridiche per l’accoglimento della domanda non si realizzano.

Consigli Pratici
La decisione del Tribunale di Avellino è un monito per gli amministratori di condominio riguardo l’importanza della gestione attiva degli obblighi di custodia e della documentazione post-evento.
In caso di sinistro, l’amministratore è legittimato a costituirsi in giudizio per il condominio e deve immediatamente attivare la polizza assicurativa, se esistente, richiedendo la manleva sia alla compagnia sia, se opportuno, alla ditta manutentrice, riducendo l’esposizione diretta del condominio.
Tuttavia, l’attività dell’amministratore non si limita solo alla difesa tecnica basata sulla copertura assicurativa, che, in questo caso, ha giustificato la compensazione delle spese per il condominio. Nelle questioni esclusive o private dei condòmini, come le lesioni personali (che attengono alla sfera privata del danneggiato), l’amministratore può agire da garante della corretta raccolta degli elementi oggettivi. È fondamentale assicurarsi che tutti i verbali redatti dalle autorità pubbliche intervenute (come i Vigili del Fuoco, il cui verbale, pur non essendo prova legale sulle dichiarazioni, ha un’intrinseca attendibilità e può fondare il convincimento del Giudice) siano acquisiti tempestivamente, poiché il loro contenuto può essere dirimente per contestare il nesso causale, come dimostrato dalla sentenza.

Fonte: Anaci BAT

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