DECRETO MASE 2025: L’AGGIORNAMENTO CHE RIVOLUZIONA APE E LEGGE 10. AMMINISTRATORI ATTENDONO IL 3 GIUGNO 2026

Con la pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) del 28 ottobre 2025, in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2025 il panorama normativo italiano relativo subirà una revisione strutturale. Questo provvedimento, atteso da tempo, non rappresenta un mero aggiornamento formale, ma un vero e proprio ridisegno delle metodologie di calcolo e dei requisiti minimi per gli interventi sull’edilizia esistente, compresi i condomini.

Il nuovo Decreto, che aggiorna e integra il precedente DM 26 giugno 2015, interviene per allineare la normativa nazionale all’evoluzione tecnologica, alle norme UNI/CTI e agli obblighi imposti dalla direttiva 2018/844/UE,. Lo scopo principale è definire un quadro più coerente, ponendo al centro elementi come l’efficienza energetica, le fonti rinnovabili, la qualità dell’aria interna, la sicurezza e la digitalizzazione e mobilità elettrica.
È fondamentale annotare la data di piena operatività: il Decreto entrerà in vigore il 3 giugno 2026, 180 giorni dopo la sua pubblicazione,,.
Il provvedimento sostituisce integralmente i due allegati fondamentali del DM 2015: l’Allegato 1 (Criteri e requisiti delle prestazioni energetiche) e l’Allegato 2 (Norme tecniche di riferimento),,,. Il cuore del nuovo sistema tecnico è rappresentato proprio da questi Allegati interamente sostituiti, che richiederanno il maggiore sforzo di aggiornamento da parte dei professionisti.
Una novità procedurale di rilievo riguarda l’applicazione delle future norme tecniche: gli aggiornamenti delle norme UNI e delle norme richiamate nell’Allegato 2 diventeranno applicabili solo dopo 180 giorni dalla loro pubblicazione, fornendo così un margine temporale certo per l’adeguamento di software e procedure.

L’effetto più immediato del Decreto MASE 2025 riguarda la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE). I metodi di calcolo, i fattori di conversione, la gestione del contributo delle rinnovabili e i valori di riferimento subiranno una profonda trasformazione, rendendo gli attestati redatti dopo il 3 giugno 2026 non più confrontabili con quelli precedenti.
Per la relazione tecnica ex Legge 10, il cambiamento risulta ancora più incisivo.
Nuova Metodologia di Calcolo e Definizioni Chiave:

  1. Prestazione Energetica Globale: La revisione della metodologia determina la prestazione energetica sulla base dell’energia primaria annuale per singolo servizio, con un calcolo mensile che riflette in modo più fedele il comportamento reale dell’edificio e l’integrazione dell’energia rinnovabile prodotta in situ,.
  2. Ponti Termici: Viene aggiornata e allineata la definizione di ponte termico alla norma UNI EN ISO 10211, eliminando ambiguità interpretative passate e rafforzando il legame con gli standard internazionali,,.
  3. Ristrutturazioni e Ampliamenti: L’Allegato 1 (integralmente sostituito) offre distinzioni più nette tra:
    ◦ Ristrutturazioni Importanti di Primo Livello: Intervento che coinvolge più del 50% della superficie disperdente lorda e include la ristrutturazione dell’impianto termico centralizzato. I requisiti si applicano all’intero edificio,.
    ◦ Ristrutturazioni Importanti di Secondo Livello: Intervento che coinvolge oltre il 25% della superficie disperdente lorda. I requisiti riguardano le porzioni e le quote di involucro interessate, inclusi i limiti sulla trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici (Appendice B),.
  4. Disciplina degli Ampliamenti: Viene chiarito in modo organico che l’ampliamento di un edificio esistente viene trattato come “nuova costruzione” e le verifiche si applicano integralmente alla parte nuova, solo se il volume lordo climatizzato aggiunto supera il 15% del volume esistente climatizzato o comunque i 500 m³.

La disciplina degli impianti diventa più stringente, richiedendo maggiore efficienza stagionale, regolazione ambiente per ambiente e contabilizzazione obbligatoria nei sistemi centralizzati,. I criteri generali per l’esercizio e la manutenzione degli impianti richiamano ora esplicitamente il d.P.R. n. 74/2013,.
Infrastrutture di Ricarica per Veicoli Elettrici (IRVE): Il Decreto estende il perimetro normativo includendo l’integrazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, un aspetto cruciale per i condomini dotati di posti auto.
Per gli edifici residenziali dotati di parcheggio con più di 10 posti auto, in caso di nuova costruzione o ristrutturazione importante (che coinvolga parcheggio o infrastrutture elettriche), è obbligatoria la realizzazione delle infrastrutture di canalizzazione per l’impianto elettrico destinato ai dispositivi di ricarica per tutti i posti auto,.
Inoltre, in caso di sostituzione del generatore di calore (e dove tecnicamente fattibile con un tempo di ritorno semplice inferiore a 6 anni, al netto di incentivi), sarà obbligatorio dotare l’impianto di dispositivi autoregolanti per il controllo separato della temperatura in ogni vano o zona climatizzata.

Fonte: Anaci BAT

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