DEVO INSTALLARE UNA RAMPA PER DISABILI: IL CONDOMINIO È OBBLIGATO A PARTECIPARE ALLE SPESE?

No, il Condominio non è obbligato a pagare se l’assemblea non approva la spesa con la maggioranza prescritta. Tuttavia, il Condominio non può impedirti di installare la rampa a tue spese, e deve obbligatoriamente mettere il punto all’ordine del giorno in tempi brevi dalla tua richiesta. Se decidi di pagarla tu, la rampa resta di tua proprietà, ma gli altri condomini potranno decidere di “entrare” nell’uso del bene in futuro, rimborsandoti le spese pro-quota.

L’installazione di una rampa è disciplinata da un “doppio binario” normativo (Codice Civile e Legge 13/1989) che l’Amministratore deve gestire con attenzione:

  1. Il quorum deliberativo
    Perché la spesa sia ripartita tra tutti i condomini secondo millesimi, è necessaria una delibera assembleare approvata con la maggioranza dei presenti che rappresenti almeno 500 millesimi (art. 1120, comma 2, n. 4 c.c.). In questo caso, anche chi ha votato contro è obbligato a pagare.
  2. Il “diritto di insorgenza”
    Se l’assemblea nega l’approvazione o non delibera entro 3 mesi dalla richiesta scritta (PEC o raccomandata), il portatore di handicap (o chi ne ha la tutela) può procedere all’installazione a proprie spese (Art. 2, comma 2, Legge 13/89). In questo scenario:
    • Il Condominio deve concedere l’uso delle parti comuni (es. l’androne o il cortile).
    • Il diritto alla salute e all’accessibilità (art. 32 Cost.) è considerato sovraordinato rispetto al decoro architettonico o ai regolamenti condominiali contrattuali (Cass. 7938/2017).
  3. I limiti invalicabili
    Anche se paghi tu, l’opera non deve:
    • Pregiudicare la stabilità o sicurezza dell’edificio.
    • Rendere le parti comuni inservibili all’uso di altri condomini.
    • La regola degli 80 cm per la larghezza delle rampe di scale negli edifici esistenti, a seguito dell’installazione di un ascensore, rappresenta la soglia minima tollerata per salvaguardare l’accessibilità. Essa trova riscontro nei pareri tecnici di enti di controllo (ASL, Vigili del Fuoco e Polizia Mortuaria), sebbene le competenze specifiche variino per ciascuna località al fine di non impedire il normale transito degli altri comproprietari.

Fonte: Anaci BAT

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