No, non è lecito. Sebbene non esista un divieto nel Codice Civile, la giurisprudenza stabilisce che lo sciorinio dei panni non deve mai invadere la “colonna d’aria” del vicino, né limitarne il diritto di veduta, luce e aria. Se le lenzuola calano “a tutta lunghezza” coprendo anche parzialmente la visuale del condomino del piano di sotto, si configura un abuso del diritto che può portare a diffide, sanzioni e persino conseguenze penali in caso di sgocciolamento.
Per capire fin dove ci si può spingere con il bucato, bisogna analizzare tre livelli di regole:
- Il Regolamento di Condominio e le sanzioni
Se il regolamento è di natura “contrattuale” (accettato all’acquisto della casa), può vietare del tutto lo sciorinio esterno. Se il regolamento è “assembleare”, può comunque dettare regole di decoro (es. vietare i panni sulla facciata principale).
Attenzione: Se il regolamento prevede sanzioni, l’Amministratore può irrogare multe (200€ o 800€ in caso di recidiva) ai condomini che persistono nel calare lenzuola lunghe oltre il consentito
- Il Codice Civile: veduta, luce e aria
Il condomino del piano inferiore ha un diritto legale di “veduta in appiombo” (art. 907 c.c.), ovvero il diritto di guardare verso il basso e di ricevere aria e luce senza schermi artificiali.
La giurisprudenza ha chiarito che lenzuola e coperte stese per tutta la loro lunghezza costituiscono una molestia perché creano un “effetto tenda” che supera la normale tollerabilità (art. 844 c.c.).
Recenti sentenze confermano che anche oggetti mobili (come gli ombrelloni) sono illegittimi se ostruiscono la visuale del vicino in modo sistematico.
- Decoro architettonico e regolamenti comunali
Se il balcone affaccia sulla pubblica via, la tolleranza è zero. Molti Regolamenti di Polizia Urbana vietano di esporre panni fuori dai balconi per tutelare il decoro della città. In questi casi, lo sciorinio deve avvenire esclusivamente all’interno del perimetro del balcone, senza sporgere minimamente dalla ringhiera.
In definitiva stendere panni grondanti d’acqua che finisce sul balcone del vicino o oscurare sistematicamente la visuale del condomino sottostante può configurarsi come una molestia o, nei casi più gravi, come un reato (ex art. 674 c.p. per ‘getto pericoloso di cose’). Poiché tali condotte colpiscono direttamente un diritto soggettivo privato (la proprietà o la veduta) e non un bene comune, deve essere il condomino danneggiato ad attivarsi personalmente per la propria tutela; l’Amministratore, infatti, non è legittimato a intervenire o ad agire in giudizio per dispute che riguardano esclusivamente i torti tra singoli privati, a meno che non vi sia una specifica violazione del Regolamento di Condominio.



