Dipende dal numero dei condòmini. Se sono più di 20, il delegato non può rappresentare più di 1/5 dei condòmini e, contemporaneamente, 1/5 del valore millesimale (200/1000).
L’art. 67, comma 1, disp. att. c.c. introduce un doppio limite cumulativo nei condomini di grandi dimensioni (oltre 20 unità). Se il delegato supera anche solo uno dei due parametri (teste o millesimi), le deleghe eccedenti sono illegittime. In tale scenario, il Presidente dell’assemblea deve ridurre le deleghe del soggetto eccedentario prima della discussione. Se la delibera viene approvata grazie al voto di deleghe eccedenti il limite, essa è annullabile, a meno che, con la cosiddetta “prova di resistenza”, si dimostri che la delibera sarebbe passata anche senza quei voti. Nota bene: nei condomini fino a 20 unità, la legge non pone limiti, ma il Regolamento di Condominio (specialmente se contrattuale) può prevedere restrizioni più severe.



