FRONTALINI PERICOLANTI E VERBALE DEI VVF: LA MESSA IN SICUREZZA GRAVA SU TUTTI I CONDOMINI

La giurisprudenza continua a delineare i confini di spesa, soprattutto quando si tratta di elementi estetici e di sicurezza come i balconi. Recentemente, la Sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 924 del 01/11/2025 ha offerto importanti chiarimenti in merito alla ripartizione delle spese per lavori urgenti di spicconatura e alla natura dei frontalini dei balconi, elementi spesso al centro di accese controversie. L’articolo che segue si propone di analizzare il principio affermato dalla Corte, traducendolo in linee guida pratiche.

Il dibattito sulla ripartizione delle spese condominiali per la manutenzione dei balconi aggettanti si concentra sulla natura delle loro componenti: mentre il piano di calpestio è generalmente di proprietà esclusiva, gli elementi esterni (come i frontalini) possono essere considerati parti comuni se contribuiscono all’estetica generale dell’edificio o ne costituiscono il decoro architettonico.
Il principio giuridico consolidato, richiamato anche dal Tribunale nella sentenza appellata, stabilisce che i frontalini dei balconi, svolgendo una “funzione ben precisa nell’estetica e nel decoro del fabbricato,” sono da considerare parti comuni e le spese per la loro riparazione o rifacimento ricadono su tutti i condomini in proporzione al valore della proprietà di ciascuno. Questo orientamento si fonda sulla giurisprudenza di legittimità.

Il caso pratico
Il caso portato all’attenzione della Corte d’Appello di Salerno vedeva alcuni comproprietari di un’unità immobiliare impugnare le delibere assembleari relative, tra l’altro, al riparto delle spese per “lavori urgenti di spicconamento frontalini e balconi”. Gli appellanti sostenevano l’invalidità di tali delibere per due ordini di ragioni: in primo luogo, i balconi e i frontalini erano, a loro dire, pertinenze esclusive; in secondo luogo, essi non dovevano contribuire alle spese poiché l’immobile di loro proprietà non disponeva di balconi. Gli attori lamentavano inoltre che il deterioramento fosse stato causato dalla mancata manutenzione (impermeabilizzazione) dei piani di calpestio da parte dei proprietari dei singoli balconi.
La Corte d’Appello di Salerno ha rigettato l’appello, confermando la correttezza dell’imputazione delle spese all’intera compagine condominiale.
Il principio affermato dalla Corte si basa su una duplice motivazione. Sebbene il primo Giudice avesse già stabilito la natura comune dei frontalini sotto il profilo estetico, la Corte d’Appello ha chiarito che, indipendentemente dalla natura comune o esclusiva dei frontalini sotto il profilo architettonico, ciò che giustifica l’imputazione delle spese a tutti i condomini è la finalità dell’intervento.
La Corte ha stabilito che i lavori in questione erano “interventi finalizzati alla messa in sicurezza della facciata dell’edificio, attraverso lavori di spicconatura urgenti” per eliminare parti ammalorate e pericolanti. Tali spese necessarie alla rimozione degli elementi pericolosi (intonaci, cemento, frontalini) rientrano nell’ambito degli obblighi di conservazione delle parti comuni cui è tenuto l’amministratore ai sensi dell’art. 1130 c.c. La sentenza fa riferimento esplicito alla “relazione – rapporto d’intervento” del Vigili del Fuoco che hanno evidenziato la pericolosità di parti di facciata dell’edificio e dei frontalini.
Pertanto, anche se gli elementi insistessero su strutture in proprietà esclusiva, la finalità di rimuovere una condizione di pericolo per condòmini e terzi giustifica l’imputazione delle spese all’intera compagine condominiale.
In termini pratici, se i frontalini di un balcone minacciano di cadere, la spesa per la loro messa in sicurezza è una spesa di conservazione e urgenza che grava sull’intero condominio, indipendentemente da chi sia in ultima analisi proprietario o responsabile del degrado.

Consigli pratici
Un amministratore che si trova di fronte a elementi ammalorati sui balconi deve agire con estrema logica professionalità e rapidità.
In presenza di una situazione di pericolo (riscontrabile, ad esempio, tramite una relazione tecnica o un ordine dei Vigili del Fuoco, come avvenuto nel caso specifico), l’amministratore è immediatamente legittimato, ai sensi dell’art. 1130 c.c., ad adottare le misure conservative urgenti necessarie, come i lavori di spicconatura. L’intervento per la messa in sicurezza rientra nella tutela delle parti comuni, in quanto concerne la facciata dell’edificio e l’incolumità pubblica. Di conseguenza, il costo dovrà essere ripartito tra tutti i condòmini. L’amministratore è qui in piena legittimazione attiva e non può esimersi dall’agire.
La situazione cambia quando si tratta di individuare la responsabilità e prevenire il futuro degrado. Qualora si dimostri che la causa primaria del deterioramento dei frontalini è l’omessa manutenzione di parti private (come il piano di calpestio o l’impermeabilizzazione privata), l’amministratore, pur avendo ripartito la spesa urgente tra tutti, dovrà attivarsi per chiedere al condomino responsabile di intervenire sulle proprie parti esclusive. Dopo i relativi chiarimenti in sede assembleare, se autorizzato, l’amministratore deve recuperare le somme anticipate o, quantomeno, imporre l’esecuzione delle riparazioni necessarie sulle parti private al fine di evitare che l’inerzia del singolo comprometta nuovamente la sicurezza e il decoro dell’intera struttura.

Fonte: Anaci BAT

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