GEOMETRA O ALTRO PROFESSIONISTA? SENZA FORMAZIONE INIZIALE E PERIODICA NON PUOI FARE L’AMMINISTRATORE: LA NOMINA È NULLA

Pochi giorni prima della finale della coppa del mondo dove la Spagna ha avuto la meglio sull’Argentina, il 17 di luglio gli amministratori di condominio possiamo dire che hanno anticipato la vittoria che necessitava. La questione della regolarità della nomina dell’amministratore di condominio torna prepotentemente al centro del dibattito giuridico con la recente sentenza della Corte d’Appello di Catania, pronunciata in sede di rinvio a seguito della fondamentale pronuncia della Corte di Cassazione n. 28196 del 31 ottobre 2024. Questo provvedimento getta una luce definitiva sulle conseguenze legali derivanti dalla mancanza dei requisiti di professionalità ed onorabilità in capo a chi assume l’incarico di gestione dello stabile, chiarendo una volta per tutte che non si tratta di una semplice irregolarità formale, ma di un vizio che colpisce alle fondamenta l’atto di investitura.

Il cuore della controversia risiede nell’interpretazione dell’art. 71-bis delle Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile, introdotto dalla riforma del 2012. La norma stabilisce tassativamente i requisiti necessari per poter svolgere l’incarico di amministratore: dal godimento dei diritti civili all’assenza di condanne per determinati reati, fino ai requisiti di carattere “professionale”, come il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e la frequenza di corsi di formazione iniziale e periodica.
Per lungo tempo, la giurisprudenza di merito si è interrogata sulla natura del vizio derivante dalla violazione di tali precetti. Si trattava di una delibera annullabile (e quindi impugnabile entro il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c.) o di una delibera nulla? La fonte specifica analizzata, ovvero la sentenza della Corte d’Appello di Catania seguendo il solco tracciato dalla Suprema Corte, afferma un principio di diritto dirompente: la deliberazione che nomina un soggetto privo dei requisiti ex art. 71-bis disp. att. c.c. è nulla per contrarietà a norme imperative. Tali requisiti, infatti, non sono posti a tutela del solo interesse dei condomini, ma sono dettati a presidio di interessi generali della collettività, volti a garantire che la gestione di beni complessi e la sicurezza negli edifici siano affidate a soggetti tecnicamente e moralmente idonei.

Il caso pratico
Immaginiamo uno scenario classico: un’assemblea condominiale decide di affidare la gestione del palazzo a un geometra, coniuge di una condomina ma esterno alla compagine proprietaria. Trascorrono gli anni e l’amministratore opera regolarmente, convocando assemblee e facendo approvare lavori di manutenzione straordinaria di ingente valore. Tuttavia, un condomino “dissenziente”, dopo anni di gestione, decide di impugnare non solo le delibere di approvazione dei lavori, ma anche l’originaria nomina dell’amministratore risalente a diversi anni prima.
Il motivo del ricorso? L’amministratore non ha mai conseguito l’attestato di formazione professionale obbligatoria, né ha frequentato i corsi di aggiornamento annuali. In primo e secondo grado, i giudici respingono la domanda del condomino, sostenendo che la mancanza dei requisiti professionali potrebbe al massimo essere motivo di revoca, ma non renderebbe nulla la delibera di nomina, la quale sarebbe ormai diventata inattaccabile per decorso dei termini di impugnazione. È proprio in questo contesto che si inserisce l’intervento della Cassazione e la successiva decisione della Corte d’Appello che ribalta l’esito del giudizio.
La Corte d’Appello di Catania, recependo il principio di diritto della Cassazione n. 28196/2024, ha stabilito che la carenza del requisito di professionalità (nel caso specifico, l’attestazione di formazione) determina la nullità radicale della delibera di nomina. Essendo un atto nullo per violazione di norme imperative, l’azione per farla dichiarare non è soggetta al termine di trenta giorni dell’art. 1137 c.c., ma può essere esperita in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse.
Tuttavia, la sentenza introduce un correttivo fondamentale per evitare il caos gestionale. Sebbene la nomina sia nulla, ciò non comporta automaticamente la “nullità per propagazione” di tutti gli atti compiuti dall’amministratore nel corso degli anni. La Corte ha chiarito che gli atti compiuti dall’amministratore la cui nomina è stata dichiarata nulla rimangono validi se correlati ai poteri di gestione essenziali e indifferibili. Questo per tutelare l’affidamento dei terzi (come le imprese ditte appaltatrici) e garantire la continuità amministrativa del condominio. In pratica, se l’assemblea ha approvato un piano di riparto per lavori straordinari sotto la gestione di un amministratore “illegittimo”, quelle delibere di spesa non cadono automaticamente se sono state regolarmente assunte dall’organo sovrano, ovvero l’assemblea stessa.

Riepilogo della controversia:
Questa sentenza mette fine ad un lungo percorso giudiziario. Ecco come si è svolta la vicenda “a tappe”:

  1. Primo Grado e Appello: Un condomino aveva perso nei primi due gradi di giudizio. I giudici di merito dicevano che la nomina dell’amministratore senza requisiti era un vizio “leggero” (annullabilità) e che il condomino aveva aspettato troppo tempo per contestarlo (oltre i 30 giorni).
  2. La Cassazione (Sentenza n. 28196/2024): Il condomino non si è arreso ed è andato in Cassazione. La Suprema Corte gli ha dato ragione, affermando un principio pesantissimo: se mancano i requisiti professionali (formazione), la nomina è NULLA (non annullabile). Essendo nulla, la contestazione non ha scadenza.
  3. Il Rinvio: La Cassazione, però, non decide quasi mai il caso nel merito (non dice “vince Tizio”). Invece, “cassa” (annulla) la vecchia sentenza d’appello e rinvia la palla alla Corte d’Appello di Catania (in una diversa composizione di magistrati) affinché riscriva la sentenza applicando il nuovo principio di diritto.
  4. La Sentenza che abbiamo analizzato: Questo documento è proprio la decisione della Corte d’Appello in sede di rinvio. I giudici di Catania, questa volta, hanno dovuto obbedire a quanto stabilito dalla Cassazione.

In sintesi, cosa è successo in questo “rinvio”?
La Corte d’Appello ha dovuto prendere atto del “comando” della Cassazione e ha dichiarato:
SÌ alla nullità: La nomina del geometra (che non aveva i corsi di formazione) è ufficialmente nulla.
NO alla “reazione a catena”: Nonostante la nomina sia nulla, la Corte ha salvato le delibere sui lavori straordinari approvate in quel periodo, per evitare che il condominio finisse nel caos e per tutelare i terzi (l’impresa che ha fatto i lavori).
Quindi, è una sentenza “esecutiva” che mette il sigillo definitivo a una disputa iniziata anni fa, basandosi proprio sulla spinta della Cassazione del 2024.

Consigli pratici
Alla luce di quanto analizzato, appare evidente come la professionalità non sia un’opzione, ma il pilastro della legittimazione stessa dell’amministratore. Nel caso di specie, il professionista coinvolto era un soggetto “esterno”, un geometra che, pur essendo marito di una condomina, non rivestiva la qualità di proprietario nello stabile e pertanto non poteva beneficiare delle esenzioni previste per l’amministratore-condomino. Essendo a tutti gli effetti un estraneo, la legge non ammette sconti e impone il possesso rigoroso di tutti i requisiti di formazione previsti dall’art. 71-bis disp. att. c.c. Il punto critico che ha portato alla nullità della nomina risiede proprio nella mancanza dell’attestazione di formazione iniziale e di quella periodica: non si è trattato di una semplice dimenticanza di un singolo aggiornamento annuale, ma di una carenza strutturale del titolo di professionalità. Nemmeno il tentativo del condominio di giustificare la scelta con particolari situazioni contingenti o urgenze del momento ha trovato accoglimento, poiché la Cassazione ha chiarito che senza quel “pezzo di carta” la nomina è nulla e non esistono deroghe legate alle necessità pratiche dell’assemblea.
Per evitare di esporsi a contestazioni di questa portata, che mettono a rischio la stabilità dell’incarico e la serenità della gestione, il consiglio fondamentale per i colleghi è quello di agire in un’ottica di massima trasparenza preventiva e documentale. Risulta infatti essenziale allegare sistematicamente ai propri preventivi di gestione sia l’attestato di formazione iniziale che quello relativo alla formazione periodica, così da rendere edotta l’assemblea della sussistenza dei requisiti sin dal momento della proposta contrattuale. Parallelamente, a tutela della continuità della propria posizione e per garantire la verificabilità costante del proprio aggiornamento, è opportuno riportare con precisione i riferimenti della formazione periodica e costante in un apposito intercalare del rendiconto condominiale o, in alternativa, direttamente a margine della nota integrativa. Solo attraverso questa puntuale “certificazione” inserita nei documenti ufficiali del condominio, l’amministratore può blindare la propria nomina, dimostrando che la propria capacità del contraente è pienamente integra ed evitando che la mancanza di un’attestazione formale si trasformi in una causa di nullità insanabile capace di minare la stabilità del rapporto professionale.

Fonte: Anaci BAT

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