Assolutamente no. L’avvio di una causa legale non sospende automaticamente l’obbligo di pagamento. Devi continuare a pagare finché il Giudice non emette un provvedimento di sospensione.
L’art. 1137, comma 2, c.c. è categorico: “l’azione giudiziaria non sospende l’esecuzione della deliberazione”. Questo significa che la pendenza di un giudizio di impugnazione non rende la delibera inefficace. Solo il Giudice, su istanza di parte e ricorrendo gravi motivi (pericolo di danno grave e irreparabile), può ordinare la sospensiva cautelare. In assenza di tale provvedimento esplicito, se smetti di pagare, il Condominio ha il diritto e il dovere di procedere al recupero crediti forzoso, e tu non potrai opporre l’impugnazione in corso come scusa per la tua morosità.



