HO IMPUGNATO LA DELIBERA DAVANTI AL GIUDICE: POSSO SMETTERE DI PAGARE LE RATE CONDOMINIALI COLLEGATE?

Assolutamente no. L’avvio di una causa legale non sospende automaticamente l’obbligo di pagamento. Devi continuare a pagare finché il Giudice non emette un provvedimento di sospensione.

L’art. 1137, comma 2, c.c. è categorico: “l’azione giudiziaria non sospende l’esecuzione della deliberazione”. Questo significa che la pendenza di un giudizio di impugnazione non rende la delibera inefficace. Solo il Giudice, su istanza di parte e ricorrendo gravi motivi (pericolo di danno grave e irreparabile), può ordinare la sospensiva cautelare. In assenza di tale provvedimento esplicito, se smetti di pagare, il Condominio ha il diritto e il dovere di procedere al recupero crediti forzoso, e tu non potrai opporre l’impugnazione in corso come scusa per la tua morosità.

Fonte: Anaci BAT

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I LAVORI STRAORDINARI NON INIZIANO: POSSO RICHIEDERE INDIETRO LE QUOTE GIÀ VERSATE O COMPENSARLE CON LE RATE ORDINARIE?

No. Non esiste un diritto automatico alla restituzione delle somme o alla loro compensazione. Finché rimane valida la delibera assembleare che ha approvato i lavori, il fondo deve restare vincolato. Per riavere le quote o stornarle, è necessaria una nuova votazione dell’assemblea che revochi formalmente l’intervento. Secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza, il semplice ritardo nell’inizio […]

UNA DELIBERA APPROVATA DALL’ASSEMBLEA È SUBITO OPERATIVA?

Sì. La deliberazione assembleare è immediatamente obbligatoria per tutti i condòmini ed esecutiva dal momento stesso della sua adozione, senza alcuna necessità di attendere il decorso dei termini per l’impugnazione. L’efficacia delle decisioni condominiali poggia su tre pilastri fondamentali del Codice Civile che non lasciano adito a dubbi: La delibera può essere “congelata” esclusivamente da […]