IL TERMINE “O EQUIVALENTE” NEL COMPUTO METRICO: IL CAVALLO DI TROIA CHE I CONDOMINI DEVONO CONOSCERE

l cosiddetto “comitato di ballatoio” ha spesso una vista più acuta di molti capitolati tecnici. Non è raro, infatti, che il malumore in un condominio esploda davanti a un sacco di collante o a un pannello di polistirene che non reca il marchio “famoso” promesso in fase di assemblea. Ma quando la polemica passa dal marciapiede all’aula di tribunale, la ragione non sempre segue l’istinto dei condomini. Per l’Amministratore professionista, gestire questo scollamento tra aspettative e realtà contrattuale è la sfida del secolo, specialmente nell’era dei bonus edilizi.

La recente sentenza n. 288 del 25 marzo 2026 del Tribunale di Bolzano ha tracciato una linea netta nel diritto degli appalti condominiali, fungendo da monito per tutti i committenti. Il caso originava da un’opposizione a decreto ingiuntivo dove il Condominio contestava all’impresa l’utilizzo di materiali isolanti di marchi diversi da quelli preventivati, definendo l’opera “non a regola d’arte”.
Il Giudice, tuttavia, ha rigettato la doglianza sul marchio, stabilendo un principio di puro pragmatismo tecnico: in assenza di una specifica clausola che qualifichi il marchio come “elemento essenziale del contratto”, l’impresa è libera di utilizzare prodotti diversi, purché equivalenti. Secondo il Tribunale, se i materiali sono dotati di certificazione CE, il contratto è adempiuto. In breve: se il cappotto isola secondo i parametri di legge, la marca è considerata un dettaglio commerciale irrilevante.

Il problema sorge quasi sempre “in corsia di sorpasso”, ovvero durante la redazione del computo metrico estimativo. Molti tecnici, per eccesso di prudenza, pigrizia o per lasciare spazio a trattative con i fornitori, inseriscono dopo l’indicazione del materiale la dicitura “o equivalente”.
Questa clausola è, di fatto, una delega in bianco all’impresa. Grazie a queste due parole, l’appaltatore può legittimamente optare per il prodotto che garantisce a lui il maggior margine commerciale, lasciando i condomini con “la bocca asciutta” e l’Amministratore a gestire le lamentele di chi si sente truffato. Il “comitato di ballatoio”, però, ha ragione su un punto: il marchio non è solo marketing; è percezione di valore, è solidità di una filiera e, soprattutto, è garanzia di assistenza post-vendita che un marchio sconosciuto non può offrire. Se l’assemblea ha scelto un sistema leader, quella scelta deve essere protetta giuridicamente.

Per evitare che il Direttore dei Lavori (DL) agisca con eccessiva discrezionalità e che l’impresa deragli dalle aspettative dei condomini, occorre agire già in fase di contrattualizzazione. La “blindatura” passa per tre pilastri fondamentali:
Non basta che il marchio sia indicato nel computo. Nel contratto d’appalto deve essere inserita una clausola specifica: “Le parti concordano che l’utilizzo dei materiali dei marchi indicati nel computo metrico allegato costituisce obbligazione essenziale. Ogni variante o sostituzione, anche con materiali tecnicamente equivalenti o superiori, deve essere autorizzata preventivamente e per iscritto dall’Assemblea, pena la risoluzione di diritto del contratto o, a discrezione del Condominio, una penale pari al 20% del valore della lavorazione interessata”.
L’Amministratore deve imporre al DL l’obbligo di redigere un verbale di accettazione dei materiali prima della loro posa in opera. Se il contratto vincola il marchio, il DL non può autorizzare “equivalenze” di testa propria. Questo documento sposta la responsabilità civile direttamente sul tecnico in caso di difformità.
La sentenza di Bolzano ci ricorda che negli appalti “a misura”, il prezzo finale è determinato dalle quantità effettivamente eseguite. Questo significa che a fine lavori si procede alla misurazione e contabilizzazione economica. Se l’impresa ha usato un materiale “equivalente” (spesso meno costoso) ma lo fattura al prezzo del materiale di marca previsto, si configura un illecito contrattuale che va contestato immediatamente in fase di liquidazione dei SAL.

Un passaggio rivoluzionario della sentenza di Bolzano riguarda i vizi estetici. Anche se il sistema a cappotto funziona termicamente, la presenza di crepe millimetriche, ombreggiature o irregolarità geometriche costituisce un vizio risarcibile. Nel caso specifico, il Giudice ha disposto una riduzione del prezzo di circa 7.300 euro.
Questo è un grimaldello fondamentale a fine lavori, il Condominio deve esigere la “regola d’arte” non solo funzionale, ma anche estetica. Un Direttore dei Lavori che firmi il Certificato di Regolare Esecuzione in presenza di vistose ombreggiature sulle facciate commette un grave errore professionale.
La lezione di Bolzano è cristallina: il diritto non tutela le “aspettative soggettive” o i desideri dei condomini se questi non sono tradotti in obbligazioni contrattuali oggettive.
L’Amministratore moderno non può più limitarsi a essere un passacarte tra tecnico e impresa. Deve agire come un supervisore del processo negoziale. Se il marchio è un punto fermo della delibera, deve diventare un “binario d’acciaio” nel contratto. Solo trasformando le polemiche di ballatoio in clausole contrattuali blindate si potrà evitare che l’impresa sostituisca, legittimamente davanti ai giudici, l’eccellenza pattuita con una mediocre sufficienza tecnica.

Fonte: Anaci BAT

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