INFILTRAZIONI DALLA COLONNA DI SCARICO: IL CONDOMINIO È RESPONSABILE ANCHE SE IL FONDO LAVORI È VUOTO

L’effettiva disponibilità di cassa rappresenta spesso lo scoglio su cui si infrange la corretta gestione di un immobile. Una sentenza del Tribunale di Trani affronta proprio questo cortocircuito, fornendo risposte chiare sulle conseguenze legali dell’inerzia condominiale di fronte a gravi danni subiti dai singoli proprietari.

Il quadro normativo di riferimento ruota attorno all’art. 2051 del Codice Civile, che sancisce la responsabilità oggettiva del custode per i danni cagionati dalla cosa. In ambito condominiale, le colonne di scarico verticali sono considerate beni comuni: di conseguenza, il Condominio ha l’obbligo di mantenerle in efficienza per evitare che possano arrecare danni alle unità immobiliari private.
Il principio di diritto ribadito dalla sentenza del 19/01/2026, n. 57 è netto: la responsabilità del Condominio non viene meno neppure se l’assemblea ha formalmente deliberato i lavori, qualora questi non vengano poi eseguiti. Il danno da infiltrazione non aspetta i tempi della burocrazia interna o le disponibilità finanziarie dei condòmini; il “fatto del terzo” o il “caso fortuito” — uniche esimenti previste — non possono coincidere con la semplice mancanza di fondi o con la morosità dei partecipanti.

Il caso pratico
Immaginiamo uno scenario purtroppo frequente: una colonna di scarico vetusta, magari ancora in cemento-amianto come nel caso trattato dal Tribunale di Trani, inizia a perdere. I condòmini del piano terra o del primo piano subiscono muffe, distacchi di intonaco e insalubrità ambientale. L’amministratore porta il problema in assemblea, che decide di intervenire approvando il preventivo di una ditta. Tuttavia, l’impresa incaricata richiede, come condizione contrattuale, il versamento di un acconto cospicuo.
Qui sorge il problema: i condòmini non versano le quote, il “fondo lavori” resta vuoto e l’amministratore si trova con le mani legate, mentre l’appartamento del danneggiato continua a deteriorarsi. Nel caso di Trani, il Condominio ha cercato di difendersi sostenendo di essersi “attivato” deliberando le opere, ma il Giudice ha qualificato tale condotta come una colpevole inerzia, sottolineando che il passare dei mesi senza interventi concreti trasforma un problema tecnico in una grave lesione del diritto di proprietà.
Il Tribunale di Trani ha risolto il dilemma condannando il Condominio sia all’esecuzione forzosa delle opere sia al risarcimento del danno (quantificato in oltre 5.000 euro nel caso specifico). La sentenza chiarisce che la delibera assembleare è solo il primo passo: se non seguono i fatti, il Condominio resta inadempiente ai suoi doveri di custodia.
Un passaggio chiave della pronuncia riguarda il rigetto di ogni tentativo di attribuire un “concorso di colpa” al condòmino danneggiato per il solo fatto di far parte della compagine condominiale. Il danneggiato è un terzo rispetto al bene comune che ha causato il danno e ha diritto al ripristino dello stato dei luoghi a spese della collettività condominiale, secondo le tabelle millesimali.

Consigli pratici
In situazioni di questo tipo, l’amministratore deve agire con estrema perizia per tutelare non solo il condominio, ma la propria responsabilità professionale. Per non restare “schiacciato” tra un’assemblea che delibera ma non paga e un danneggiato che minaccia azioni legali, è fondamentale costruire uno scudo documentale inattaccabile.
Non appena l’assemblea delibera i lavori straordinari, l’amministratore deve emettere immediatamente gli avvisi di pagamento, fissando scadenze strette e correlate alle richieste della ditta appaltatrice. Qualora i versamenti non arrivino puntuali, il primo passo non è attendere, ma procedere con solleciti formali e diffide a mezzo PEC o raccomandata verso i condòmini morosi. Questo passaggio è fondamentale per dimostrare di aver adempiuto diligentemente al mandato ricevuto e di aver fatto tutto il possibile per alimentare il fondo lavori necessario.
Se, nonostante i solleciti, la mancanza di liquidità persiste rendendo impossibile l’avvio del cantiere, l’amministratore non deve restare in silenzio. È necessario convocare d’urgenza una nuova assemblea di condominio con un ordine del giorno specifico: “Informativa sulla situazione di stallo dei lavori e sui rischi di imminenti azioni giudiziarie da parte del condòmino danneggiato”. In questa sede, bisogna mettere i condòmini davanti alla realtà dei fatti, spiegando chiaramente che l’inerzia collettiva porterà inevitabilmente a una condanna giudiziale, con un aggravio di costi tra spese legali, perizie (CTU) e interessi.
In questi contesti, l’amministratore deve agire con polso fermo contro la tendenza della maggioranza a mettere “in secondo piano” le richieste di chi subisce le infiltrazioni. Solo documentando ogni singolo invio di bollettini, ogni sollecito e ogni comunicazione assembleare di avvertimento, l’amministratore potrà dimostrare, in caso di causa legale, che lo stallo non è dipeso dalla sua gestione ma dall’ostruzionismo dalla maggioranza dei condòmini, evitando così di essere chiamato a rispondere personalmente per negligenza professionale.

Fonte: Anaci BAT

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