INFORTUNI SUL LAVORO E DPI: LE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA PER BLINDARE I CONTRATTI

La gestione della sicurezza negli spazi comuni non è solo un dovere morale, ma un labirinto giuridico sempre più complesso. Alcune sentenze della Cassazione Penale (Sez. IV, n. 5188 del 10 febbraio 2025 e n. 14801 del 15 aprile 2025) gettano una nuova luce sugli obblighi di fornitura e vigilanza dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), fornendo chiarimenti decisivi per chi amministra beni immobili e gestisce appalti di manutenzione.

Il cuore del problema risiede nell’interpretazione degli articoli 18 e 20 del D.Lgs. 81/08. Non basta che il datore di lavoro “compri” i caschi o i guanti. Secondo il principio di diritto ribadito dalla Cassazione n. 5188/2025, il datore di lavoro ha l’obbligo “proattivo” di individuare dispositivi che siano concretamente idonei anche alle caratteristiche fisiche specifiche del lavoratore. La sorveglianza deve essere continua: il principio di “auto-responsabilità” del lavoratore viene meno se il sistema di sicurezza approntato a monte presenta falle o se le prassi scorrette (come il non allacciarsi le cinture per fare prima) diventano consuetudinarie e non sanzionate.

Il caso pratico
Immaginiamo una situazione tipica in condominio: un artigiano viene incaricato di pulire le vetrate dell’atrio o di riparare una bava di metallo su un cancello.
Scenario A: Il lavoratore indossa i propri occhiali da vista e, non avendo a disposizione dei “sovra-occhiali” protettivi forniti dalla ditta, lavora senza protezione oculare. Una scheggia lo colpisce.
Scenario B: Un operaio impegnato nel ripristino di un cornicione decide di non agganciare il moschettone alla linea vita perché “intralcia i movimenti”.
In entrambi i casi, le sentenze del 2025 stabiliscono che la colpa ricade sul garante (datore di lavoro/preposto) perché il rischio (l’incompatibilità dei DPI con gli occhiali da vista o l’imprudenza per comodità) era prevedibile ed evitabile con una vigilanza più rigorosa e una dotazione adeguata.
La sentenza n. 5188/2025 ha confermato la condanna del datore di lavoro perché non aveva fornito “sovra-occhiali” a un dipendente che portava occhiali da vista. La Corte ha chiarito che non è il lavoratore a dover segnalare la necessità, ma il datore a dover prevedere la situazione in fase di valutazione dei rischi.
La sentenza n. 14801/2025 ha rigettato la tesi del “comportamento abnorme” del lavoratore che non si era agganciato alle protezioni. Liberarsi dai DPI per lavorare più velocemente è considerata una “imprudenza prevedibile”. Il datore di lavoro deve “dominare” ed evitare l’instaurarsi di prassi scorrette.

Consigli pratici
Sebbene l’Amministratore non sia sempre il “datore di lavoro” in senso stretto (lo è se il condominio ha dipendenti diretti come un portiere), egli agisce come Committente negli appalti. Per evitare di essere coinvolto in procedimenti per “culpa in vigilando” o per responsabilità solidale, ecco alcune clausole di salvaguardia da inserire nei contratti di appalto o nelle lettere di incarico ai fornitori:
Art. [X] – Sicurezza sul lavoro e responsabilità operativa

  1. L’Appaltatore dichiara di essere in possesso della necessaria idoneità tecnico-professionale e si assume l’obbligo integrale di adempiere a tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/08.
  2. L’Appaltatore si impegna a fornire ai propri dipendenti Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) non solo conformi alle norme, ma specificamente idonei alle caratteristiche fisiche dei singoli lavoratori (es. sovra-occhiali protettivi per lavoratori ipovedenti, taglie conformi, calzature specifiche), sollevando il Condominio da ogni onere di verifica in merito alla compatibilità soggettiva dei mezzi di protezione.
  3. L’Appaltatore garantisce la presenza costante di un Preposto incaricato di vigilare sull’effettivo e corretto utilizzo dei DPI e delle protezioni collettive. L’Appaltatore riconosce espressamente che l’eventuale mancato uso dei DPI da parte dei lavoratori (anche se dettato da esigenze di velocità o comodità) non costituisce comportamento abnorme, ma omissione di vigilanza propria dell’Appaltatore stesso.
  4. L’Appaltatore tiene indenne il Condominio e l’Amministratore pro-tempore da qualsiasi sanzione, danno o pretesa derivante da infortuni sul lavoro legati all’inosservanza delle norme di sicurezza o all’inidoneità dei DPI forniti.
  5. Il Coordinatore per l’Esecuzione (CSE) assume l’obbligo di verificare l’applicazione delle procedure di lavoro e la coerenza dei DPI utilizzati rispetto ai rischi specifici del cantiere, segnalando immediatamente all’Amministratore ogni inadempienza dell’Appaltatore.

Art. [Y] – Dichiarazione di autonomia e sicurezza per piccoli interventi

  1. Il Fornitore, nell’accettare l’incarico di [descrizione intervento, es: sostituzione corpi illuminanti / manutenzione antenna], dichiara di operare in piena autonomia tecnica e organizzativa, con attrezzature proprie.
  2. Il Fornitore garantisce di utilizzare esclusivamente attrezzature a norma (es. scale certificate) e di indossare i DPI necessari per il rischio specifico (es. guanti isolanti, occhiali protettivi, imbracature per lavori in quota), dichiarando che tali dispositivi sono stati scelti in base alla propria condizione fisica e professionale.
  3. Il Fornitore si impegna a non adottare comportamenti imprudenti o prassi contrarie alle norme di sicurezza, anche al fine di velocizzare l’intervento. Resta inteso che il Condominio è committente del solo risultato finale e non ha alcun potere di direzione o sorveglianza sulle modalità operative del Fornitore.
  4. Il Fornitore esonera l’Amministratore e il Condominio da ogni responsabilità per danni che il Fornitore dovesse subire a causa del mancato o improprio utilizzo dei propri dispositivi di sicurezza.

In conclusione le sentenze ci dicono che la sicurezza non si fa con i moduli firmati, ma con l’effettiva disponibilità di strumenti idonei e una presenza costante sul campo. L’Amministratore diligente deve quindi blindare i contratti per far sì che la responsabilità rimanga in capo a chi gestisce effettivamente l’opera.

Fonte: Anaci BAT

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