LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL GPL IN CONDOMINIO: RESPONSABILITÀ, LIMITI DI CAPIENZA E PREVENZIONE INCENDI

La stagione invernale è alle porte e, di conseguenza, inizia la richiesta delle bombole del gas, un’opportunità che i rivenditori non si fanno sfuggire per offrire ai propri clienti. L’amministrazione di un condominio richiede un approccio rigoroso rispetto delle normative di prevenzione incendi, in particolar modo quando i locali commerciali al piano terra vengono destinati alla vendita di gas di petrolio liquefatti (GPL).
La normativa di riferimento, a partire dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 74 del 20 settembre 1956, stabilisce criteri strutturali ed operativi severi per bilanciare l’esercizio commerciale con la sicurezza dello stabile.

La commercializzazione di bombole di GPL in un locale situato al di sotto di un condominio residenziale è giuridicamente possibile, ma l’attività deve essere rigorosamente classificata come “rivendita” e soggiace a limiti di capienza precisi. Per rientrare in questa classificazione, il locale è destinato alla distribuzione minuta per uso domestico e può ospitare un quantitativo massimo complessivo di 75 kg di GPL, suddiviso in recipienti portatili che non devono superare la singola capacità di 15 kg. È fondamentale precisare che nel computo di tale quantitativo rientrano a pieno titolo anche le bombole vuote non bonificate, in quanto i vapori infiammabili residui al loro interno le rendono assimilabili, ai fini della prevenzione incendi e del calcolo del rischio, ai recipienti pieni. Il superamento di tale soglia di 75 kg trasforma l’attività in un “deposito”; i depositi di terza categoria, che ospitano fino a 300 kg, pur potendo risiedere al piano terra, non possono essere sottostanti o sovrastanti ad altri locali, rendendo di fatto illegale la loro presenza sotto le abitazioni condominiali.

Il commerciante deve garantire che i locali rispettino stringenti requisiti strutturali a tutela dell’edificio. La rivendita deve trovarsi al piano terra e deve essere isolata dagli altri locali adibiti ad abitazione tramite muri di spessore adeguato e totalmente privi di aperture. È inoltre fatto divieto assoluto di avere comunicazioni, dirette o indirette, tramite scale o corridoi con eventuali piani interrati o seminterrati. Il solaio di copertura del negozio, che corrisponde al pavimento dell’abitazione sovrastante, deve essere preferibilmente costituito da materiali incombustibili e resistenti al fuoco; in assenza di tali requisiti, deve essere obbligatoriamente protetto con una controsoffittatura in rete metallica e malta di cemento. Il locale deve presentare pavimenti incombustibili e inassorbenti e deve avere almeno un lato confinante con uno spazio aperto per consentire un’adeguata aerazione. Le aperture di ventilazione devono essere poste in alto e in basso, con queste ultime necessariamente protette da una rete tagliafiamma. A livello impiantistico, la rete elettrica deve impiegare cavi a forte isolamento e tutte le prese o gli interruttori a rischio di scintillamento devono essere posizionati ad almeno 1,50 metri di altezza dal pavimento.

Per quanto concerne le attività permesse al suo interno, il rivenditore può affiancare la vendita del GPL ad altre attività commerciali, a patto che queste risultino compatibili con la pericolosità del gas. Sono invece tassativamente proibite tutte le operazioni che comportano la presenza di fiamme libere o di sorgenti di calore in grado di innalzare la temperatura delle bombole. È ugualmente vietato lo stoccaggio di altre sostanze infiammabili o facilmente combustibili all’interno della medesima rivendita.

Per tutelare i condomini sovrastanti, è necessario agire con la massima precisione documentale e ispettiva. Occorre accertarsi formalmente che la giacenza massima non ecceda mai i 75 kg, poiché un eventuale sforamento renderebbe l’attività incompatibile con la struttura condominiale. L’azione di prevenzione passa attraverso la verifica della totale assenza di porte, intercapedini o griglie di aerazione che mettano in comunicazione il locale con il vano scale o con i sotterranei, prestando attenzione che all’esterno non vi siano griglie di aerazione di locali interrati in prossimità delle aperture del negozio. In presenza di dubbi sulla resistenza al fuoco del solaio di separazione, sarà opportuno richiedere una perizia tecnica e pretendere dal titolare dell’attività l’esecuzione delle opere di compartimentazione previste dalla norma, come la controsoffittatura in cemento.

Fonte: Anaci BAT

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