LA SICUREZZA NEI CANTIERI CONDOMINIALI: PREPARARSI ALLE NUOVE DIRETTIVE DELLA CIRCOLARE INL 1/2026

L’inizio del 2026 segna un punto di svolta per la gestione della sicurezza sul lavoro, con riflessi immediati e profondi sulla vita dei condomini e sull’attività professionale dei loro mandatari. La recente pubblicazione della Circolare n. 1 del 23 febbraio 2026 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce le coordinate operative per navigare tra le novità introdotte dal D.L. n. 159/2025 (convertito nella Legge n. 198/2025). Questo documento chiarisce come la vigilanza nei cantieri stia cambiando pelle, spostando il baricentro dalla mera conformità cartacea a una tracciabilità digitale e sostanziale che non ammette più zone d’ombra.

Il legislatore, attraverso il D.L. n. 159/2025, ha inteso riscrivere l’architettura della sicurezza, puntando su strumenti tecnologici e su una responsabilità sempre più granulare. Al centro dell’analisi condotta dalla Circolare INL 1/2026 troviamo tre pilastri: la “Patente a crediti”, il nuovo “Badge di cantiere” dotato di codice univoco anticontraffazione e l’obbligo del domicilio digitale per gli amministratori di società.

L’obiettivo dichiarato è colpire il lavoro sommerso e le irregolarità negli appalti e subappalti, settori che nel mondo condominiale rappresentano la norma piuttosto che l’eccezione. La norma stabilisce un principio cardine: l’Ispettorato orienterà le proprie attività di vigilanza in via prioritaria verso le imprese che operano in regime di subappalto. Per l’amministratore di condominio, che spesso riveste il ruolo di Committente o Responsabile dei Lavori, questo significa che la catena dei controlli deve farsi estremamente più rigida, poiché l’intera filiera sarà sotto la lente d’ingrandimento in tempo reale.

Il caso pratico
Immaginiamo uno scenario tipico: il Condominio “Beta” delibera lavori di rifacimento delle facciate. L’impresa affidataria, per accelerare i tempi, decide di subappaltare la posa dei ponteggi e la pittura a due ditte esterne. In un passato recente, il Committente o il responsabile della Sicurezza si sarebbero limitati a verificare il DURC e il POS.
Oggi, con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, la situazione cambia radicalmente. Durante un’ispezione “mirata” (essendo il subappalto una priorità per l’INL), i funzionari riscontrano che un operaio della ditta di pittura è sprovvisto del badge digitale interoperabile o che la ditta stessa ha una patente a crediti scesa sotto la soglia minima di 15 crediti a causa di precedenti violazioni. In questo contesto il Condominio è esposto a responsabilità pesantissime.

Come risolve questo dilemma la Circolare INL 1/2026? Il documento chiarisce che il badge di cantiere non è più un semplice tesserino identificativo, ma uno strumento digitale che deve interloquire con il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). La sua piena operatività, subordinata a un imminente decreto ministeriale, impone che ogni lavoratore “fisicamente” presente nel cantiere, anche se autonomo o appartenente a settori non strettamente edili, sia tracciabile.

Sul fronte delle sanzioni, la Circolare è perentoria: chi opera senza patente o con crediti insufficienti (meno di 15) incorre in una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 12.000 euro. Questo importo non è più soggetto alla procedura di diffida, rendendo la punizione immediata e non sanabile “a posteriori”. Inoltre, le decurtazioni per il lavoro “nero” sono state inasprite: 5 crediti per ogni lavoratore irregolare, indipendentemente dalle giornate di impiego. La Circolare specifica che queste decurtazioni non sono automatiche ma scattano con la notifica del verbale di accertamento, garantendo una maggiore certezza giuridica.

Consigli pratici
Alla luce delle pesanti sanzioni introdotte e del nuovo sistema di tracciabilità, l’amministratore di condominio deve abbandonare la vecchia logica della “raccolta documenti una tantum” per adottare un protocollo di controllo dinamico e stringente. Il primo passo fondamentale riguarda la contrattualistica: non è più sufficiente una firma pro-forma. È necessario inserire nel contratto d’appalto clausole specifiche che obblighino l’impresa affidataria a produrre, in allegato a ogni Stato di Avanzamento Lavori (SAL) o alla presentazione di ogni fattura, non solo il DURC aggiornato, ma anche l’estratto cronologico della patente a punti. Questo automatismo “per default” permette all’amministratore di verificare che l’impresa non sia scesa sotto la soglia critica dei 15 crediti durante lo svolgimento delle opere, condizione che renderebbe illecito ogni ulteriore pagamento e illegittima la prosecuzione del cantiere.
Per quanto riguarda la gestione operativa dei subappalti, la posizione dell’amministratore va “blindata” attraverso una chiara delega di funzioni al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). Sebbene l’amministratore resti il Committente, è il CSE il professionista tecnico deputato a presidiare il cantiere: deve essere lui, per incarico professionale, a verificare quotidianamente la validità dei badge digitali dei lavoratori e la congruenza tra le imprese presenti e quelle autorizzate. In questo senso, una particolare attenzione va rivolta alla Notifica Preliminare. La Circolare INL 1/2026 impone ora l’indicazione dei dati fiscali di tutte le imprese in subappalto; è dunque indispensabile che l’amministratore demandi formalmente al tecnico di riferimento l’onere di aggiornare tempestivamente tale notifica presso gli organi competenti prima di ogni nuovo ingresso di ditte subappaltatrici, evitando al condominio il rischio di sanzioni per omessa o incompleta comunicazione.

In conclusione
A margine di queste doverose precauzioni contrattuali e operative, emerge tuttavia un dato allarmante dal punto di vista tecnologico. A tutt’oggi, il mercato scarseggia – per non dire che è del tutto privo – di software gestionali per amministratori capaci di integrare una vera e propria “gestione del cantiere” a 360 gradi. I programmi attuali, infatti, si limitano a inquadrare i lavori straordinari sotto il solo aspetto economico e contabile (creazione del piano di riparto, emissione delle rate, registrazione delle fatture), ignorando quasi totalmente la vitale gestione documentale e della sicurezza.
Manca, nei nostri software quotidiani, uno scadenziario intelligente che incroci la validità del DURC o l’aggiornamento dell’estratto della patente a punti; manca un sistema di alert automatici che faccia da promemoria per richiedere formalmente al CSE i verbali delle riunioni di coordinamento; manca un calendario integrato dove caricare il cronoprogramma dei lavori, capace di segnalare ritardi o sovrapposizioni critiche di subappaltatori.
Di chi è la colpa di questa miopia informatica? Viene da pensare, con un pizzico di autocritica, che una parte di responsabilità ricada proprio sulla nostra categoria. Se le software house non investono nello sviluppo di moduli dedicati alla sicurezza cantieri, è forse perché gli stessi amministratori di condominio non le pungolano a dovere, accontentandosi troppo spesso di gestire appalti complessi e responsabilità penali gravissime affidandosi a semplici fogli Excel o alle vecchie agende cartacee.

Fonte: Anaci BAT

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