Sì, ma a caro prezzo. L’assemblea può revocare il mandato al legale scelto dall’amministratore nominato per il recupero delle somme, ma il Condominio è legalmente obbligato a pagare integralmente la parcella per l’attività già svolta dal primo professionista.
Sebbene l’assemblea sia l’organo sovrano e possa, in ogni tempo, deliberare di sostituire il difensore del Condominio, tale decisione non annulla gli effetti del precedente incarico. Ecco i paletti giuridici invalicabili:
- Poiché l’amministratore ha il potere legale (ex artt. 1130 e 1131 c.c.) di nominare un avvocato per il recupero crediti senza previa delibera, il contratto d’opera professionale stipulato con il primo legale è perfettamente valido e vincolante per il Condominio.
- Il cliente (il Condominio) può recedere dal contratto d’opera professionale in qualsiasi momento, ma ai sensi dell’art. 2237 del Codice Civile, deve rimborsare al professionista le spese sostenute e pagare il compenso per l’opera già svolta. Se il legale aveva già redatto la diffida o il ricorso per decreto ingiuntivo, la sua parcella va saldata interamente per quelle fasi.
- Se l’incarico era stato conferito per un affare determinato (come il recupero di un credito specifico), la revoca senza “giusta causa” (e la semplice preferenza per un altro avvocato non è considerata giusta causa legale) potrebbe esporre il Condominio anche al risarcimento di eventuali danni ulteriori subiti dal primo legale.
- I condomini che votano per il cambio del legale devono essere consapevoli che stanno deliberando un aggravio di costi per la compagine condominiale (doppia parcella: una per il legale uscente, una per l’entrante). L’amministratore, in questo caso, è esente da responsabilità poiché ha agito nei limiti dei suoi poteri di legge: l’onere economico della “scelta politica” dell’assemblea ricade interamente sulle tasche dei proprietari.



