LAVORI ANTINCENDIO RINVIATI DALL’ASSEMBLEA. LA POSIZIONE DELL’AMMINISTRATORE

La sicurezza antincendio negli edifici condominiali rappresenta un aspetto di fondamentale importanza, non solo per la tutela dell’incolumità delle persone e l’integrità delle parti comuni, ma anche per la conformità normativa degli immobili. Documenti come la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) antincendio, o il precedente Certificato di Prevenzione Incendi, sono essenziali per garantire che un immobile risponda ai requisiti di sicurezza e possano incidere sulla libera disponibilità della proprietà, ad esempio in caso di vendita o locazione.
La gestione di tali adempimenti e dei relativi lavori di adeguamento ricade spesso sotto la responsabilità dell’amministratore di condominio, figura centrale nella vita condominiale. Tuttavia, i suoi poteri e le sue responsabilità sono strettamente definiti dalla legge, in particolare dal Codice Civile, e non sempre gli permettono di agire autonomamente, soprattutto quando si tratta di interventi di manutenzione straordinaria o innovazioni.
I “lavori antincendio” in un condominio possono variare ampiamente in natura e complessità. Possono includere:

  • La redazione di progetti, la presentazione della SCIA antincendio e l’asseverazione da parte dei Vigili del Fuoco (VVF).
  • Interventi strutturali nell’adeguare le vie di fuga o altre strutture dell’edificio alle normative di sicurezza. Un esempio pratico è quello di “creare una scala retrattile che dai box porta al giardino” per una via di fuga.
  • Installazione di impianti come gli impianti sprinkler, che possono essere interventi “più onerosi” ma necessari in determinate situazioni. La realizzazione di questi lavori spesso richiede il coinvolgimento di professionisti specializzati (come ingegneri) e può comportare costi significativi. Le spese relative a tali interventi vengono solitamente ripartite tra i condomini in base ai millesimi di proprietà.

La gestione di queste pratiche e lavori richiede una collaborazione attiva tra l’amministratore, i professionisti incaricati e l’assemblea condominiale. Nonostante la complessità, è fondamentale che l’iter proceda in modo tempestivo per evitare problematiche legali e limitazioni nella disponibilità degli immobili. Le dinamiche relative alla responsabilità dell’amministratore in merito ai lavori antincendio sono complesse e si basano su precisi dettami normativi e orientamenti giurisprudenziali. L’articolo 1135, comma primo, numero 4, del Codice Civile riserva all’assemblea condominiale ogni decisione relativa alle “opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni”. Questo significa che, salvo casi eccezionali, l’amministratore non può ordinare autonomamente tali lavori. Lo stesso articolo 1135, comma 2, del Codice Civile stabilisce una deroga: “L’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea”. Questo potere d’urgenza è considerato una deroga ai suoi poteri gestionali tipici e al principio generale che attribuisce all’assemblea la competenza sulle opere straordinarie

La giurisprudenza ha fornito criteri rigorosi per definire il carattere di urgenza:

  • L’urgenza ricorre quando i lavori sono “indifferibili ed urgenti” e il loro rinvio possa “compromettere l’integrità della cosa comune o possa creare rischi per l’incolumità delle persone”.
  • Si valuta con riferimento alla “necessità immediata ed indifferibile d’intervento”.
  • Le opere possono essere considerate urgenti anche quando sono dirette a “evitare un danno temuto” o a eliminare una situazione che possa “ingenerare fondatamente nei terzi il timore d’un danno imminente”.

È importante quindi che i presupposti di urgenza sussistano effettivamente e siano oggettivi, non potendo essere invocati se le condizioni sono diverse da quelle previste dalla norma. L’onere della prova dell’urgenza spetta all’amministratore che agisce autonomamente.
È importante quindi che i presupposti di urgenza sussistano effettivamente e siano oggettivi, non potendo essere invocati se le condizioni sono diverse da quelle previste dalla norma. L’onere della prova dell’urgenza spetta all’amministratore che agisce autonomamente.

La Sentenza del Tribunale di Monza (n. 843 del 24 aprile 2025)
Un caso emblematico che illustra queste dinamiche è quello deciso dal Tribunale di Monza. Alcuni condomini avevano citato in giudizio l’amministratrice, chiedendo il risarcimento dei danni per la presunta lesione del loro diritto di proprietà. Sostenevano di non aver potuto disporre liberamente del proprio immobile (venderlo o locarlo) a causa della mancata presentazione della SCIA antincendio, imputando all’amministratrice una condotta inerte.
Dalle documentazioni è emerso che la questione antincendio era stata più volte sottoposta all’assemblea condominiale a partire dal 2015. L’assemblea aveva consciamente deciso di attendere l’esecuzione di altri interventi (come quelli sugli ascensori) prima di procedere con la pratica antincendio. L’amministratrice aveva regolarmente convocato assemblee e informato i condomini sugli sviluppi, ma le decisioni erano sempre state rimesse all’assemblea stessa. Il Tribunale ha accertato che non era emersa alcuna situazione oggettiva d’urgenza che avrebbe potuto legittimare un intervento autonomo dell’amministratrice. Anche i ritardi eventualmente imputabili ai professionisti incaricati non potevano essere addotti a fondamento della responsabilità dell’amministratrice, soprattutto se giustificati da difficoltà oggettive (come la ricerca di ditte disponibili).

È stato rilevato che gli attori non avevano impugnato le delibere con cui l’assemblea aveva rinviato i lavori, né avevano collaborato attivamente alla soluzione della questione. Il loro atteggiamento era stato “meramente passivo e per nulla collaborativo”, limitandosi a lamentare incompletezza della documentazione o a minacciare azioni legali.

Il Tribunale ha escluso ogni responsabilità professionale dell’amministratrice. Ha ribadito che il potere di disporre lavori straordinari spetta esclusivamente all’assemblea e che l’amministratore non ha un generale potere di spesa al di fuori dei casi urgenti. Ha concluso che il pregiudizio lamentato dagli attori doveva essere ascritto al condominio nel suo complesso e alle scelte assembleari, non a una responsabilità personale dell’amministratrice.
Questa sentenza consolida il principio secondo cui, in assenza di urgenza oggettiva o in presenza di una scelta assembleare consapevole di procrastinare gli interventi, l’amministratore non può sostituirsi alla volontà dei condomini né risponde dei danni derivanti da tale inerzia collettiva.

Consigli Pratici
La decisione del Tribunale di Monza ribadisce un principio cardine del diritto condominiale italiano: la preminenza della volontà assembleare in merito alle decisioni su opere di manutenzione straordinaria e innovazioni. L’amministratore, pur essendo il gestore del condominio, opera nei limiti dei poteri conferitigli dalla legge e dall’assemblea.
Per i condomini, ciò si traduce in alcune importanti linee guida:

  • La nozione di “urgenza” è strettamente definita e non può essere invocata a posteriori per sanare l’inerzia collettiva. I condomini devono essere consapevoli che solo in presenza di un pericolo imminente o di un obbligo imposto da un’autorità esterna l’amministratore può agire autonomamente.
  • Se si è in disaccordo con una delibera assembleare, specialmente se comporta il rinvio di lavori importanti, l’unico strumento per tutelare i propri interessi è l’impugnazione della delibera stessa nei termini previsti dalla legge. La semplice lamentela o la minaccia di azioni legali senza un’impugnazione non è sufficiente a rendere l’amministratore responsabile.
  • Anziché un atteggiamento passivo o di mera lamentela, è auspicabile una collaborazione costruttiva, ad esempio proponendo preventivi alternativi o soluzioni pratiche per accelerare l’iter.
  • Le conseguenze negative derivanti dalla mancata esecuzione dei lavori, come l’impossibilità di disporre liberamente di un immobile, sono imputabili alle scelte dell’assemblea o alla mancata collaborazione dei singoli condomini, e non a una responsabilità personale dell’amministratore, a meno che non vi siano i presupposti oggettivi di urgenza che legittimassero un suo intervento autonomo.

In sintesi, la gestione della sicurezza antincendio in condominio è una responsabilità condivisa che richiede proattività da parte dell’assemblea e un agire informato e diligente da parte dell’amministratore, sempre nel rispetto dei ruoli e dei limiti definiti dalla legge.

Fonte: Anaci BAT

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