L’Agenzia delle Entrate (nello specifico la Direzione Centrale Servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare) sta inviando comunicazioni ai contribuenti per segnalare la potenziale mancanza di aggiornamento catastale a seguito di specifici lavori edilizi.
Questa tipologia di comunicazione è inviata ai sensi dell’Art. 1, commi 86 e 87, della Legge n. 213/2023, ed è consultabile anche nell’Area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (sezione Cassetto fiscale
Il punto centrale della lettera è l’avviso di compliance:
- L’Agenzia, incrociando i dati in suo possesso, ha rilevato che sull’immobile in questione (identificato con specifici dati catastali, es. Comune di TRANI, Foglio 0XXXX) sono stati eseguiti interventi edilizi agevolati.
- Gli interventi menzionati sono specificamente quelli di cui all’Art. 119 del DL n. 34/2020 (tipicamente riferiti al Superbonus o ad altri bonus edilizi complessi).
- Nonostante l’esecuzione di tali lavori, non risulta sia stata presentata la dovuta dichiarazione di aggiornamento catastale.
L’Agenzia chiede al contribuente di verificare la propria posizione e agire in uno dei due modi seguenti, rendendo l’intervento di un professionista quasi indispensabile:
A. Se l’Aggiornamento è Necessario (Regolarizzazione Spontanea)
Se il contribuente ritiene che gli interventi effettuati comportino la necessità di una dichiarazione di aggiornamento catastale, è richiesto di regolarizzare spontaneamente la propria posizione.
B. Se l’Aggiornamento NON è Necessario (Invio Documentazione a Supporto)
Se, al contrario, il contribuente ritiene che l’adempimento non sia dovuto, può fornire elementi utili ed eventuale documentazione a supporto. Questo si effettua tramite il servizio online “Consegna documenti e istanze,” disponibile nell’area riservata del sito AdE.
- L’utente deve accedere con credenziali SPID, CIE o CNS, indicare nel riquadro “Perché stai inviando il documento?” l’opzione “A seguito di una richiesta dell’Agenzia,” selezionare la Categoria “Istanze e comunicazioni ipotecarie e catastali” e l’oggetto “Compliance Catasto.” È fondamentale indicare nel campo descrizione il Codice Atto (riportato nella comunicazione) e selezionare la struttura territoriale competente (es. Direzione Provinciale di BARI).
- In alternativa, la documentazione può essere consegnata direttamente all’unica struttura territoriale indicata nella comunicazione (sotto la tabella con i dati dell’immobile).
Per il contribuente condominio è fondamentale comprendere i rischi connessi alla mancata risposta o regolarizzazione, specialmente se i lavori hanno effettivamente alterato la rendita catastale:
- In caso di inadempimento, l’Agenzia delle Entrate può provvedere d’ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento.
- L’azione d’ufficio comporta non solo l’irrogazione di una sanzione, ma anche il recupero delle spese tecniche necessarie alla predisposizione delle dichiarazioni, a carico dei soggetti inadempienti.
- La normativa prevede che, se i titolari non ottemperano entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, l’Agenzia provvederà d’ufficio.
Questo scambio di lettere (vedasi fac-simile in allegato) è un segnale che l’Agenzia delle Entrate ha avviato una campagna di controllo (compliance) basata sul confronto tra le comunicazioni di esercizio dell’opzione per gli interventi agevolati (bonus) e le dichiarazioni catastali depositate.
Il contribuente deve essere pronto:
- Se si riceve la lettera, è imprescindibile l’aiuto di un professionista abilitato (geometra, architetto o ingegnere) per analizzare se l’intervento (es. cappotto termico, rifacimento facciata) abbia portato a un aumento del valore reddituale tale da richiedere una variazione catastale.
- Agire entro il termine implicito di novanta giorni per evitare sanzioni e l’aggiornamento d’ufficio, che comporta il recupero delle spese tecniche da parte dell’AdE.



