Lavori non eseguiti che minacciano rovina. Le responsabilità

La mancata formazione della volontà assembleare e l’omesso stanziamento di fondi necessari per porre rimedio al degrado che da luogo al pericolo esonera l’amministratore dal reato di cui alla’rt. 677 cod. pen. La Cassazione 07 ottobre 2019 n. 50366 ha sancito che: ” Non risponde penalmente l’amministratore che diligentemente si attiva facendo transennare la zona sottostante l’area corrispondente alla parte pericolante dell’edificio in rovina, rimandando all’assemblea condominiale o ai singoli proprietari la decisione sull’intervento risolutore. In queste ipotesi, riemerge in via autonoma la responsabilità esclusiva dei proprietari inerti che negligentemente omettono di intervenire sulle cause del pericolo, che continuano a sussistere ininterrottamente fino alla messa in sicurezza dell’immobile, malgrado gli interventi urgenti posti in essere dall’amministratore, finalizzati a circoscrivere gli effetti del pericolo. Ne consegue, pertanto, che la consumazione del reato de quo a carico dei condomini inerti si compie solo quando sono state effettivamente eseguite le opere di messa in sicurezza dell’immobile, e non al momento in cui l’amministratore aveva provveduto a transennare l’area, trattandosi di misure che incidono solo sugli effetti, ma non sulle cause del pericolo”.

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