No, gli accordi privati tra venditore e acquirente inseriti nell’atto di compravendita sono totalmente inefficaci e inopponibili nei confronti del condominio.
La giurisprudenza ha chiarito che il condominio è del tutto estraneo ai patti interni stipulati tra chi vende e chi acquista un immobile. Anche se le parti concordano davanti al notaio che le spese condominiali e spese per lavori straordinari già deliberati debbano gravare unicamente su uno dei due soggetti, per limitati importi o con specifiche decurtazioni dal prezzo di vendita, tale pattuizione non frena in alcun modo le pretese creditorie dell’amministrazione. L’ente di gestione mantiene intatto il diritto di esigere il pagamento applicando il principio della solidarietà passiva disciplinato dall’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. Spetterà esclusivamente ai soggetti privati, in separata sede e senza coinvolgere il Condominio a far valere il contratto di compravendita per attivare i rispettivi diritti di rivalsa o ottenere i rimborsi pattuiti.



