Le spese condominiali. Quali spettano al proprietario e quali al conduttore

Nel condominio, ci sono spese che spettano al proprietario dell’immobile e altre all’inquilino. Il responsabile è, comunque, il primo.

Quando si parla di affitto, ci si chiede spesso quali siano gli obblighi per quanto riguarda le spese per il proprietario dell’immobile e per l’inquilino. A togliere ogni dubbio ci pensa, ovviamente, il Codice Civile che stabilisce, con chiarezza, come comportarsi.
In caso di affitto, il proprietario dell’immobile è tenuto a pagare tutte le riparazioni che possono occorrere. Se si tratta, invece, di spese che riguardano piccole manutenzioni, allora a pagare dovrà essere l’inquilino. Secondo l’articolo 1576 del Codice Civile, le spese ordinarie sono a carico dell’inquilino, mentre il proprietario dell’immobile deve intervenire quando si tratta di manutenzione straordinaria.

Responsabile è, comunque, sempre il proprietario dell’immobile.

Secondo la Legge n. 392/1978 sull’equo canone, a carico del conduttore – ovvero, l’inquilino – sono anche le spese che riguardano la manutenzione dell’ascensore, la pulizia, l’energia elettrica, l’acqua, il condizionamento dell’aria, il riscaldamento, la fornitura dei servizi comuni e anche lo spurgo di latrine e pozzi neri. Per ciò che concerne il servizio di portineria, questo è a carico dell’inquilino per il novanta per cento.

In linea generale, ad ogni modo, all’inquilino spettano tutte quelle spese che riguardano ciò che, effettivamente, utilizza. Se non dovesse pagare, il proprietario dell’immobile può far sciogliere il contratto di locazione proprio per inadempimento. Naturalmente, tutto ciò tranne che non si stipuli un patto che dica diversamente: il proprietario dell’immobile e l’inquilino, infatti, potrebbero scegliere di ripartire diversamente le spese, ma tutto va comunque messo per iscritto nel contratto. A prescindere, quindi, dagli accordi presenti nel contratto di affitto che valgono soltanto per il rapporto interno tra le due parti e non il condominio

È bene, ad ogni modo, puntualizzare che per il condominio il soggetto obbligato nei suoi confronti per i pagamenti resta il proprietario. Se l’inquilino non pagherà, l’amministratore del condominio agirà, dunque, contro il proprietario dell’immobile e non contro il conduttore. Si tratta di spese che riguardano l’amministrazione ordinaria e le parti comuni, in quanto per le spese straordinarie a dover pagare è comunque il proprietario.

Nel caso in cui l’inquilino non paghi, il proprietario è costretto a pagare, l’amministratore potrebbe agire anche con decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c. nei suoi confronti, e può, dopo, rivalersi nei confronti del conduttore per ottenere il rimborso. Quando si parla di spese condominiali, quindi, l’amministratore deve far sempre riferimento al proprietario di casa, sia che si parli di spese ordinarie che di straordinarie.

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