Si sconsiglia di seguire tale procedura – che numerosi organismi ultimamente propongono – poiché comporterebbe soltanto gravi rischi per l’Amministratore.
Innanzitutto, tale procedura non rappresenta quell’azione di riscossione forzosa del credito imposta dall’art. 1129, comma 9 c.c. entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio in cui il credito è compreso, esponendo l’Amministratore ad una responsabilità professionale. Inoltre, nel caso in cui il Condomino moroso non decidesse di accollarsi anche le spese della mediazione anticipate dal condominio, i condomini potrebbero ritenere l’Amministratore responsabile di aver sostenuto dei costi irripetibili (a volte non indifferenti), quando avrebbe potuto ottenere un decreto ingiuntivo, che contiene la liquidazione delle spese legali a favore del condominio anticipatario. Tra l’altro, l’eventuale accordo deve essere approvato dall’assemblea dei condomini, così come accade ordinariamente quando questa esonera l’amministratore dall’agire forzosamente nei confronti del singolo.
Fonte Anaci



