L’evoluzione normativa in materia di micromobilità elettrica sta delineando un nuovo scenario di responsabilità per i proprietari. Un’analisi attenta del combinato disposto tra il D.Lgs. 184/2023, la Legge 177/2024 e la recente Circolare Mimit del 16 aprile 2026 rivela una realtà spesso sottovalutata: l’obbligo assicurativo per i monopattini elettrici non scatta solo al momento della circolazione su strada, ma sussiste anche quando il mezzo è fermo in un garage o in una cantina condominiale.
Il pilastro di questa rivoluzione è il Decreto Legislativo 22 novembre 2023, n. 184, che ha recepito le direttive europee modificando il Codice delle Assicurazioni Private. La nuova norma stabilisce che l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi si applica ai veicoli a prescindere dal terreno su cui sono utilizzati, dal fatto che siano fermi o in movimento e anche se utilizzati in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni.
Per il condomino, ciò significa che il box privato o il deposito comune non sono più “zone franche”. L’obbligo è legato alla funzione del veicolo come mezzo di trasporto. La ratio risiede nel cosiddetto pericolo del rischio statico: un monopattino elettrico, a causa della sua batteria al litio, può rappresentare una minaccia anche da fermo. Un corto circuito durante la ricarica o un malfunzionamento termico delle celle può innescare incendi in ambienti chiusi come i garage, arrecando danni ingenti alle parti comuni e alle proprietà attigue.
L’assicurazione serve proprio a garantire la copertura per tali eventi accidentali che esulano dalla guida attiva.
La Circolare Mimit del 16 aprile 2026 ha fornito le coordinate temporali per mettersi in regola, risolvendo alcune criticità tecniche segnalate dall’ANIA:
- Dal 17 maggio 2026: Diventa obbligatorio dotare il monopattino del contrassegno identificativo (una sorta di targa adesiva, plastificata e non rimovibile).
- Dal 16 luglio 2026: Le compagnie assicurative sono obbligate a offrire le polizze RC per i monopattini.
- Senza il contrassegno, che identifica univocamente il mezzo, non è possibile stipulare la polizza, rendendo di fatto illegale anche la sola detenzione del mezzo pronto all’uso.
È comune pensare che basti “non usare” il mezzo per evitare la spesa assicurativa. Tuttavia, la legge è categorica: la deroga all’obbligo di assicurazione non è automatica. Un monopattino parcheggiato in garage è esentato solo se il proprietario attiva una sospensione volontaria dell’assicurazione.
Questa procedura presuppone che il mezzo sia già stato assicurato. Il proprietario deve inviare una comunicazione formale all’impresa di assicurazione, e la sospensione diventa efficace solo dal momento della sua registrazione nella banca dati ministeriale. Durante il periodo di sospensione, il mezzo non può circolare, ma è protetto dalla sanzione per mancata copertura; tuttavia, il proprietario deve essere consapevole che, in caso di incendio per corto circuito durante la sospensione, potrebbe trovarsi privo di protezione assicurativa per i danni causati a terzi.
Note per l’Amministratore
In conclusione, è importante sottolineare che, sebbene queste novità legislative riguardino la responsabilità individuale del proprietario del mezzo e non modifichino direttamente le norme sulla gestione del bene comune, esse hanno un impatto sulla sicurezza e sulla convivenza condominiale.
L’amministratore di condominio, pur non essendo tenuto a verificare la copertura assicurativa dei singoli mezzi privati, svolge un ruolo fondamentale come punto di riferimento informativo per il complesso residenziale. È dunque opportuno che conosca nel dettaglio la nuova normativa per sensibilizzare al momento opportuno i proprietari di tali mezzi.



