NOMINA DELL’AMMINISTRATORE

Il codice civile impone l’obbligo di nominare un amministratore solo se ci sono almeno 9 condomini. Se ve ne sono meno la figura dell’amministratore è facoltativa e, in sua assenza, saranno i singoli condomini a provvedere, di volta in volta, alla gestione dell’edificio.

Mentre per i condomini con più di 8 persone è obbligatoria la nomina dell’amministratore, la questione si complica nel caso del condominio minimo o anche piccolo condominio.
Il condominio minimo è un condominio costituito da un numero minimo di 2 fino a un numero massimo di 8 unità e non necessita obbligatoriamente della nomina di un amministratore. Tuttavia non è proibito ai proprietari di provvedere in tal senso, essendo loro riconosciuta tale facoltà.

Se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero, se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria per la nomina dell’amministratore.
Ciascun condomino ha la facoltà di convocare l’assemblea (art. 66, comma II disp. att. c.c.), al fine di procedere alla sua nomina
La nomina dell’amministratore deve rispettare i requisiti previsti dall’articolo 71-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice civile.

Cassazione 30/07/2020, n. 16377 (condominio di 2 persone necessaria l’unanimità)

Fonte: Anaci BAT

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