Nulla vieta all’amministratore o al condomino che ne faccia richiesta nelle forme di legge, di riproporre un certo punto all’ordine del giorno che era stato precedentemente bocciato dall’adunanza. Non esiste infatti una norma di legge che imponga tale divieto. Solo un regolamento contrattuale, approvato dall’originario costruttore oppure all’unanimità dei condòmini, potrebbe “legare le mani” all’assemblea, impedendole di ritornare su un tema già affrontato e discusso.
La facoltà di riproporre delibere bocciate, si evince anche concessa all’assemblea, di annullare le sue precedenti decisioni, ad esempio perché affette da vizi di legittimità.
In assenza di specifiche disposizioni regolamentari, deve ritenersi che una delibera bocciata possa essere riproposta sin da subito, anche nella successiva assemblea. È evidente, però, che in assenza di significativi mutamenti intercorsi nel frattempo, riproporre lo stesso ordine del giorno già rifiutato una volta sarebbe comunque inutile.