Per i condomini con meno di 20 unità immobiliari, il Codice Civile non prevede particolari limitazioni. Una persona, di conseguenza, può assumere le deleghe altrui senza nessun vincolo sul numero. Diverso è il discorso, invece, per quegli stabili dove sono presenti più di 20 unità immobiliari. In questo caso, l’articolo 67 delle Disposizioni Attuative del Codice Civile impone che se vi sono più di 20 unità immobiliari, un condomino non può accettare deleghe per più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale in millesimi, quindi 200 millesimi.
Bisogna però prestare attenzione al regolamento condominiale poiché può autonomamente imporre delle prescrizioni diverse. Infatti, il regolamento può contenere:
Per semplificare, si può fare riferimento alla seguente tabella:
- meno di 20 unità immobiliari = nessun limite, se non specificato dal regolamento condominiale;
- più di 20 unità immobiliari = non più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale dei millesimi, pari a 200.



