PERCHE’ CONVIENE PAGARE CON BONIFICO?

Il bonifico bancario o postale è una delle soluzioni più comode per i pagamenti delle spese condominiali. Servono solo le coordinate bancarie e la causale. Trattasi di una modalità di pagamento più sicuro rispetto al contante o assegno e che garantisce il condomino da qualsiasi errore contabile per la tracciabilità dello stesso.

Richiedi allo Studio di amministrazione l’IBAN del conto corrente condominiale potrai pagare le quote condominiali in tutta comodità, tracciato con il codice TRN “Transation Reference Number” e invia copia della contabile all’amministratore.

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FAQ Correlate

HO TROVATO UN ACCORDO CON L’AMMINISTRATORE PER COMPENSARE UN MIO CREDITO. È VALIDO?

L’accordo è valido solo se ratificato da una delibera dell’assemblea condominiale. L’amministratore, da solo, non ha il potere di “abbuonare” o compensare quote condominiali senza il consenso dei restanti condòmini, poiché ciò modificherebbe i criteri di riparto delle spese. La transazione (art. 1965 c.c.) è un contratto con cui si pongono fine a liti presenti […]

POSSO SCALARE LE SPESE DI RIPARAZIONE DI UN DANNO DALLE RATE CONDOMINIALI?

No. Non è consentito alcun “fai-da-te” contabile. Il condòmino non può unilateralmente autoridursi o sospendere il pagamento delle quote condominiali adducendo un presunto credito verso il condominio, a meno che tale credito non sia già stato accertato da una sentenza definitiva o riconosciuto dall’assemblea. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 23948/2018 e Trib. Brescia n. […]

POSSO SOSPENDERE O AUTORIDURRE IL PAGAMENTO DELLE RATE CONDOMINIALI SE NON SONO D’ACCORDO CON QUANTO DECISO DALL’ASSEMBLEA?

No, non è mai consentito sospendere i pagamenti di propria iniziativa. L’obbligo di pagare le spese condominiali nasce dalla legge ed è legato alla proprietà dell’immobile. Eventuali contestazioni o danni subiti non autorizzano il condòmino a trattenere le somme dovute, che devono essere versate per garantire la gestione dei servizi comuni. La giurisprudenza della Corte […]

COSA RISCHIA L’AMMINISTRATORE SE DECIDE DI NON AGIRE LEGALMENTE CONTRO CHI NON PAGA PER “QUIETO VIVERE”?

Rischia la revoca giudiziale e la condanna al risarcimento danni. L’inerzia nella riscossione dei crediti è considerata una “grave irregolarità” gestionale. L’art. 1129, comma 12, n. 6 c.c. è chiarissimo: costituisce grave irregolarità l’omessa cura della riscossione forzosa dei crediti. Se l’amministratore non agisce tempestivamente (entro i citati 6 mesi), i singoli condomini possono ricorrere […]