PILLOLE DI CONDOMINIO: ANTINCENDIO

L’ordinanza del Tribunale di Pescara del 27 gennaio 2026 (RG 2056/2025) affronta un problema purtroppo comune: l’impossibilità di mettere in sicurezza l’edificio a causa del disinteresse dei condomini. Nelle righe che seguono, vedremo come l’autorità giudiziaria può sbloccare situazioni di inerzia che mettono a rischio l’incolumità pubblica.

Il caso riguarda un’autorimessa condominiale che, a seguito di un sopralluogo dei Vigili del Fuoco, era risultata priva dei requisiti di sicurezza necessari, portando alla revoca della certificazione antincendio. Nonostante la gravità della situazione e la presenza di una relazione tecnica che indicava i lavori necessari (come la compartimentazione REI e l’adeguamento degli impianti), l’assemblea condominiale, convocata più volte tra il 2023 e il 2025, non era mai riuscita a deliberare per il mancato raggiungimento del quorum costitutivo.
In termini semplici, quando i proprietari non si presentano alle riunioni, l’amministratore resta con le mani legate e l’edificio rimane fuori norma. In questo contesto, l’ordinamento prevede una “valvola di sfogo”: l’art. 1105, comma 4, del Codice Civile, che permette di ricorrere al Giudice quando non si forma una maggioranza per l’adozione di provvedimenti necessari alla cosa comune.

Il Tribunale di Pescara, citando anche consolidata giurisprudenza della Cassazione, ha stabilito che l’inerzia dell’assemblea non può pregiudicare la conservazione e la sicurezza delle parti comuni. Per risolvere il dilemma, il Giudice ha applicato il principio dell’intervento sostitutivo dell’autorità giudiziaria.

Nello specifico, l’ordinanza ha previsto:

  1. La nomina di un amministratore giudiziario “ad acta”: si tratta di un professionista esterno (in questo caso un ingegnere) incaricato esclusivamente di gestire la messa a norma antincendio.
  2. Poteri operativi immediati: questo amministratore speciale ha il compito di affidare i lavori, sottoscrivere i contratti e coordinarsi con gli uffici competenti, bypassando completamente il voto dell’assemblea che finora aveva bloccato tutto.
  3. Ripartizione delle spese: i costi dei lavori e del professionista saranno ripartiti tra tutti i condomini secondo i millesimi di proprietà, garantendo che chi ha causato lo stallo contribuisca comunque alla sicurezza comune.

In pratica, la decisione afferma un principio fondamentale: la sicurezza non può aspettare i tempi (o il disinteresse) di un’assemblea condominiale inerte. Quando è in gioco l’incolumità, il Giudice ha il potere di nominare un tecnico che agisca al posto dei proprietari, assicurando l’esecuzione delle opere necessarie

Fonte: Anaci BAT

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