POSSO MANIFESTARE IL MIO DISSENSO SE NON C’È STATA UN’ASSEMBLEA CHE HA DECISO LA LITE?

No. Il diritto di dissenso può essere esercitato esclusivamente contro una decisione presa dall’assemblea a maggioranza. Se non c’è stata un’assemblea, significa che l’Amministratore sta agendo nell’ambito dei suoi poteri di legge e, in questo caso, non è possibile separare la propria responsabilità.

L’istituto del dissenso (art. 1132 c.c.) è nato per proteggere la minoranza dai rischi di una scelta “politica” dell’assemblea. Se l’Amministratore decide di promuovere una causa o di resistere a una domanda senza consultare l’assemblea, lo fa perché l’oggetto della controversia rientra tra i suoi doveri d’ufficio (le cosiddette “attribuzioni”).
Esempi tipici in cui l’Amministratore agisce senza delibera (e dove quindi non si può dissentire):
• Recupero crediti: Quando l’Amministratore agisce contro un condomino moroso.
• Difesa di una delibera: Quando un condomino impugna un verbale e l’Amministratore incarica un legale per difendere la validità di quanto deciso dal condominio (Cass. n. 7095/2017).
• Provvedimenti d’urgenza: Quando bisogna agire rapidamente per tutelare le parti comuni dell’edificio.

In tutte queste situazioni, l’Amministratore non ha bisogno di un’autorizzazione, ma sta applicando la legge. Poiché non c’è una delibera di “scelta”, il singolo condomino non ha il potere di “chiamarsi fuori”. Se un condomino non è d’accordo con l’operato dell’Amministratore, non può usare lo strumento del dissenso, ma può solo contestare l’operato dell’Amministratore nella prima assemblea utile o, se ne ricorrono i presupposti, impugnare l’atto davanti al Giudice (ex art. 1133 c.c.

Fonte: Anaci BAT

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