No. Il diritto di dissenso ai sensi dell’art. 1132 c.c. può essere esercitato solo se la lite è stata deliberata dall’Assemblea. Se l’Amministratore agisce autonomamente nell’ambito delle proprie attribuzioni di legge o del regolamento, tale forma di dissenso non è ammessa.
È un errore comune pensare che ogni causa condominiale permetta il dissenso. La legge prevede che l’art. 1132 c.c. scatti unicamente quando l’Assemblea decide di “promuovere una lite o resistere a una domanda” (una scelta politica e rischiosa dell’organo collegiale).
Tuttavia, esistono materie in cui l’Amministratore ha il potere (e il dovere) di agire autonomamente, senza necessità di una specifica delibera assembleare (ex art. 1130 e 1131 c.c.). Ad esempio:
• La riscossione delle quote condominiali morose.
• L’esecuzione di delibere assembleari già esistenti.
• La difesa in giudizio quando il Condominio viene citato per l’impugnazione di una delibera.
In questi casi, l’Amministratore sta solo adempiendo al suo mandato professionale e non sta compiendo una scelta “discrezionale” che l’Assemblea deve autorizzare. Di conseguenza, il condomino non può utilizzare l’art. 1132 c.c. per dissociarsi. Se il condomino ritiene che l’Amministratore stia agendo contro gli interessi del palazzo in queste materie, non può “dissentire”, ma deve rivolgersi all’Assemblea (ex art. 1133 c.c.) per contestare il provvedimento dell’Amministratore o, in casi estremi, agire per la revoca giudiziale dell’incarico.



