No, non è mai consentito sospendere i pagamenti di propria iniziativa. L’obbligo di pagare le spese condominiali nasce dalla legge ed è legato alla proprietà dell’immobile. Eventuali contestazioni o danni subiti non autorizzano il condòmino a trattenere le somme dovute, che devono essere versate per garantire la gestione dei servizi comuni.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è granitica su questo punto: il debito condominiale è una cosiddetta obbligazione propter rem (legata alla cosa).
- Il Condominio è un ente che deve pagare fornitori, dipendenti e utenze. Se un condòmino smette di pagare perché ritiene di avere un credito (ad esempio per una macchia di umidità in casa), crea un danno a tutti gli altri vicini. Per questo motivo, la legge non ammette la compensazione automatica tra il debito condominiale e un presunto danno.
- Con la riforma è stato messo nero su bianco che il condòmino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese di conservazione nemmeno rinunciando ai propri diritti sulle parti comuni. L’obbligo è assoluto.
- Se ritieni che una spesa sia ingiusta o che il riparto sia errato, l’unica strada legale è l’impugnazione della delibera entro 30 giorni. Tuttavia, l’impugnazione non sospende automaticamente l’obbligo di pagamento: solo un Giudice può disporre la sospensione della delibera. In assenza di un provvedimento del tribunale, il condòmino è tenuto a pagare.
- In caso di mancato pagamento, l’Amministratore ha l’obbligo di agire per vie legali senza necessità di autorizzazione dell’assemblea, chiedendo un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (art. 63 disp. att. c.c.), che può portare in tempi brevi al pignoramento del conto corrente o dell’immobile stesso del condomino, con un notevole aggravio di spese legali a carico del moroso.



