QUANDO SI PUÒ NOMINARE UN AMMINISTRATORE AD ACTA IN CONDOMINIO?

Quando l’assemblea è bloccata e non riesce a decidere (mancanza di quorum) su questioni urgenti e necessarie, oppure quando una decisione presa non viene eseguita per inerzia.

La nomina avviene tramite un ricorso al Tribunale (ex art. 1105 c.c.). Non serve che il condominio abbia più di 8 proprietari; l’intervento del Giudice è giustificato dalla “paralisi gestionale”. Se i condòmini non si presentano in assemblea o votano contro a prescindere, impedendo lavori necessari (es. riparazione tetto, messa a norma ascensore o pratiche Superbonus), il Giudice interviene per evitare danni all’edificio o la perdita di agevolazioni fiscali.

Fonte: Anaci BAT

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