No. La legge italiana non prevede multe o sanzioni pecuniarie per la mancata partecipazione all’assemblea, poiché presenziare è un diritto del proprietario e non un obbligo sanzionabile. Tuttavia, l’assente subisce “sanzioni indirette” molto pesanti: non può influire sulle decisioni, resta vincolato a pagare quanto deciso dagli altri e ha tempi strettissimi per contestare il verbale.
Anche se il regolamento condominiale è molto severo, non può imporre sanzioni per la semplice mancata partecipazione, poiché le norme condominiali non possono derogare alle disposizioni fondamentali di legge. Partecipare è una facoltà legata al diritto di proprietà (art. 1117 e ss. c.c.).
Tuttavia, bisogna fare attenzione a tre “conseguenze” che rendono l’assenza (specie quella strategica) molto rischiosa:
- Le delibere approvate regolarmente in assemblea sono obbligatorie per tutti, compresi gli assenti. Chi non partecipa rinuncia a opporsi a spese onerose (es. rifacimento facciate o cappotto termico) o a innovazioni che cambiano il volto dell’edificio. In sintesi: chi è assente paga ciò che decidono i presenti.
- Spesso il condomino con molti millesimi non si presenta sperando di far mancare il quorum costitutivo e bloccare il condominio. Questa tattica è pericolosa: se lo stallo impedisce la gestione delle parti comuni (es. mancata approvazione del bilancio o nomina amministratore), l’Amministratore o anche un solo condomino può ricorrere al Tribunale (Art. 1105 c.c.).
- Mentre chi è presente e vota contro sa subito cosa è stato deciso, l’assente deve attendere la notifica del verbale. Da quel momento iniziano a decorrere 30 giorni solari per impugnare la delibera (art. 1137 c.c.). Passato questo brevissimo termine, la delibera diventa “blindata”: l’assente non potrà più contestare la spesa o la decisione, anche se la ritenesse ingiusta o tecnicamente errata (salvo casi rari di nullità assoluta).



