Ai sensi dell’Articolo 1130, n. 7 del Codice Civile, l’Amministratore ha l’obbligo di annotare ogni movimento di cassa (entrate e uscite) in contabilità entro 30 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Questo termine legale è posto a garanzia della precisione dei dati e della trasparenza gestionale.
Il legislatore della Riforma del 2012 ha voluto imporre un ritmo preciso alla gestione dei flussi finanziari del condominio. Il termine dei 30 giorni non è una semplice indicazione, ma un limite massimo inderogabile che permette all’Amministratore di:
- Verificare la corretta ricezione dei bonifici/versamenti dei condomini e dei pagamenti ai fornitori.
- Effettuare la necessaria riconciliazione con l’estratto conto bancario.
- Garantire che ogni spesa sia supportata dal relativo giustificativo fiscale (fattura o ricevuta).
In virtù di tale quadro normativo, i condomini non possono esigere l’immediata visibilità o l’aggiornamento istantaneo dei versamenti effettuati. Anche a fronte di un bonifico appena eseguito, la registrazione contabile non può avvenire in tempo reale, poiché deve necessariamente attendere i tempi tecnici minimi di ricezione dei flussi bancari e la successiva elaborazione amministrativa di riconciliazione. È pertanto irragionevole attendersi un riscontro contabile immediato: l’aggiornamento della posizione individuale richiede un margine temporale fisiologico che la legge, con estrema prudenza, ha quantificato nel limite dei 30 giorni, proprio per assicurare l’assoluta certezza del dato riportato.
È importante sottolineare che questo termine riguarda la registrazione dei movimenti avvenuti e non va confuso con la chiusura del bilancio annuale (rendiconto), per la quale l’Amministratore ha 180 giorni dalla fine dell’esercizio.



