L’attività di recupero crediti in ambito condominiale si fa sempre più insidiosa. Se da un lato l’amministratore ha il dovere legale di agire tempestivamente contro i morosi, dall’altro deve muoversi in un campo minato di normative sulla protezione dei dati personali.
L’ultima newsletter del Garante per la Protezione dei Dati Personali (26 marzo 2026) ha acceso un faro su una pratica purtroppo ancora diffusa: la comunicazione del debito a soggetti terzi, inclusi i familiari del debitore. Un principio che, per analogia e rigore interpretativo, si applica direttamente anche alla gestione dei crediti condominiali.
Il caso
Il Garante si è recentemente pronunciato contro una società di recupero crediti che aveva esteso le comunicazioni riguardanti un debito ai familiari del presunto debitore (moglie, madre e fratelli), motivando tale scelta con la loro qualità di cointestatari di beni immobili.
L’Autorità è stata perentoria: non sussiste base giuridica che autorizzi la divulgazione a terzi – siano essi familiari, colleghi o vicini – di informazioni sull’esistenza di un debito, sul suo importo o sulle modalità di pagamento.
Nel caso specifico, l’errore è stato aggravato da un’omonimia, portando a perseguitare la persona sbagliata. Ma il principio cardine trascende l’errore di identità: la dignità del debitore e la sua reputazione all’interno della cerchia ristretta (famiglia e affetti) sono diritti inviolabili che non possono essere sacrificati per “fare pressione” o per eccessiva semplificazione burocratica.
Perché questo provvedimento deve far riflettere gli amministratori? Spesso, nella fretta di incassare le quote per garantire la liquidità del condominio, si commettono leggerezze comunicative che possono sfociare in pesanti sanzioni o richieste di risarcimento danni.
Chiamare il figlio o il coniuge (non proprietario) per sollecitare il pagamento degli oneri del genitore o del partner è una violazione palese così come inviare una diffida o un sollecito via mail a un indirizzo condiviso se quest’ultimo non è co-proprietario dell’unità immobiliare, espone l’amministratore al medesimo rischio riscontrato dal Garante.
Il provvedimento del 2026 chiarisce un punto fondamentale: anche se i familiari sono cointestatari di beni su cui si intende agire, ciò non autorizza automaticamente una comunicazione indiscriminata e lesiva della dignità del debitore principale, specialmente se il debito è ancora in fase di contestazione o se la procedura non segue i canali formali corretti.
Il Garante ha sottolineato come la diffusione di tali dati incida negativamente sulla dignità dell’individuo, alimentando un giudizio sfavorevole sulla sua affidabilità economica all’interno del nucleo familiare. In condominio, dove le dinamiche interpersonali sono già tese, un errore del genere può trasformare una pendenza amministrativa in una vera e propria “gogna sociale”.
L’amministratore deve ricordare che, ai sensi del GDPR, il trattamento dei dati deve rispettare il principio di minimizzazione: devono essere trattati solo i dati necessari, e comunicati solo ai soggetti strettamente aventi diritto.
Conclusione
Questo intervento dell’Autorità conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, che la figura dell’amministratore di condominio è ormai evoluta verso una complessità manageriale estrema. Non basta più saper leggere un bilancio o conoscere le tabelle millesimali; occorre una padronanza assoluta della normativa privacy e una sensibilità giuridica nel gestire i rapporti umani e i dati sensibili.



