La caduta di calcinacci e il transennamento dell’area interessata hanno indotto un’esercizio commerciale alla richiesta di risarcimento danni nei confronti del Condominio. Dopo il giudizio di primo grado, la Corte di Appello riduce sensibilmente l’ammontare del risarcimento e si ricorre alla Corte di legittimità. I giudici del Palazzaccio si pronuncia affermando che il danno da mancato guadagno esige la prova dell’utilità patrimoniale che si sarebbe conseguita in assenza dell’evento di danno e la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità e non di mera possibilità che può essere svolto in via equitativa solo in presenza di elementi certi dai quali desumere sillogisticamente l’entità del danno.

CONDÒMINI MOROSI E LAVORI FERMI? L’AMMINISTRATORE NON È ONNIPOTENTE: IL TRIBUNALE DI PESCARA INGIUNGE IL PAGAMENTO AI MOROSI
Esiste un confine invisibile, ma giuridicamente d’acciaio, oltre il quale l’obbligo di garanzia dell’amministratore di condominio si infrange contro il muro dell’inerzia assembleare. Troppo spesso il professionista viene percepito come un parafulmine universale, chiamato a rispondere non solo delle proprie mancanze, ma anche delle paralisi economiche e decisionali generate dai suoi stessi mandanti. La pronuncia […]


