SI PUO’ APPROVARE UN RENDICONTO SENZA L’APPROVAZIONE DEL PRECEDENTE?

Nel complesso panorama della gestione condominiale, l’approvazione dei bilanci e la loro corretta imputazione sono spesso fonte di accesi contenziosi. Per fare chiarezza su uno degli aspetti più dibattuti – la presunta necessità di una rigorosa sequenza temporale nell’approvazione dei rendiconti – è fondamentale analizzare la Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. II Civile, n. 8521 del 31 marzo 2017. Questo autorevole intervento giurisprudenziale non solo fornisce un principio in merito alla contabilità, ma offre anche spunti decisivi sulla gestione delle prove relative ai servizi comuni, temi che affronteremo nel dettaglio.

Il principio di diritto centrale analizzato dalla Suprema Corte riguarda la legittimità delle delibere assembleari che approvano un bilancio consuntivo pur includendo in esso debiti o crediti relativi a un esercizio precedente il cui rendiconto non è stato ancora formalmente approvato. Tradizionalmente, alcuni sostengono che per approvare il bilancio dell’anno X sia imprescindibile la preventiva approvazione del bilancio dell’anno X-1, in ossequio a una logica contabile sequenziale. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 8521/2017, chiarisce che nessuna norma codicistica detta, in tema di approvazione dei bilanci consuntivi del condominio, il principio dell’osservanza di una rigorosa sequenza temporale nell’esame dei vari rendiconti. Questo perché i criteri che presiedono all’amministrazione condominiale sono improntati alla semplicità e snellezza, permettendo di ritenere legittima la delibera che approvi il bilancio consuntivo anche senza aver prima esaminato la situazione finanziaria relativa al periodo precedente.

Consideriamo un classico scenario di disallineamento contabile. Un condominio si trova ad approvare il consuntivo relativo all’esercizio 2006. L’Amministratore, agendo in base al principio della continuità dei bilanci, decide di riportare a debito di un condomino una somma non corrisposta, derivante da un conguaglio calcolato nel 2004. Il problema sorge perché, al momento della redazione e dell’approvazione del bilancio 2006, il consuntivo relativo all’anno 2004 non era stato ancora approvato in via definitiva dall’assemblea. Il condomino debitore impugna il bilancio 2006 sostenendo che l’inclusione di una posta a debito proveniente da un esercizio “non chiuso” formalmente renda la delibera nulla.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del condomino e stabilisce che l’inclusione della posta a debito era pienamente legittima. La soluzione poggia su due pilastri affermati dalla Corte:

  1. Nel caso analizzato, l’assemblea condominiale aveva già autorizzato all’unanimità l’amministratore a richiedere ai condomini i conguagli risultanti dall’esercizio 2004, anche se il rendiconto non era stato ancora approvato. Poiché tale delibera autorizzativa del 2005 non era stata impugnata dal condomino, essa era da considerarsi pienamente esecutiva nei confronti dell’attore.
  2. In virtù del principio della continuità dei bilanci e della logica di snellezza che governa il condominio, l’amministratore ha agito correttamente riportando la somma non corrisposta a debito nel consuntivo 2006. La Corte precisa che la mancata approvazione sequenziale non inficia la legittimità, ammettendo finanche la possibilità di regolarizzazione successiva delle eventuali omissioni nell’approvazione dei rendiconti. In termini pratici, se un debito è esigibile grazie a una delibera precedente non impugnata, la sua inclusione nel bilancio successivo non è viziata dalla mancanza di approvazione formale del rendiconto di origine.

Consigli Pratici
Prima di tutto, è fondamentale sottolineare un aspetto importante: la sentenza della Cassazione offre una soluzione per sanare situazioni anomale, ma non deve essere interpretata come un via libera a una gestione contabile disordinata. Approvare un rendiconto senza aver approvato quello precedente non è una pratica professionalmente corretta e dovrebbe essere evitata con cura. Spesso, queste criticità emergono durante passaggi di consegne problematici o sono il risultato di gestioni pregresse poco trasparenti. Detto questo, se un amministratore si trova a ereditare o a dover gestire un simile disallineamento, la sentenza fornisce gli strumenti per agire correttamente e redigere bilanci inattaccabili. Ecco come procedere:
Sebbene legalmente possibile, l’obiettivo primario deve rimanere la regolarizzazione di tutti i bilanci sospesi per ristabilire una contabilità trasparente e sequenziale.
L’amministratore può riportare nel bilancio corrente i saldi, i debiti e i crediti derivanti da esercizi precedenti non approvati, ma solo quando necessario a garantire la funzionalità e la liquidità del condominio.
Prima di inserire una posta a debito proveniente da un esercizio non approvato, è indispensabile accertarsi che tale somma sia legittimata da una precedente delibera assembleare che ne autorizzava la riscossione (es. l’approvazione di un piano di riparto o di un conguaglio).
In sintesi, l’approvazione non sequenziale dei bilanci è un’ancora di salvezza per situazioni critiche, non la regola. Il professionista diligente la usa per risolvere un problema, con l’obiettivo di tornare al più presto a una gestione ordinata e cronologicamente corretta.

Fonte: Anaci BAT

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