SICUREZZA PONTEGGI POST-MALTEMPO: LA STRATEGIA ‘PAPER SHIELD’ PER TUTELARE L’AMMINISTRATORE E NON SOLO

Le cronache recenti ci consegnano un’Italia colpita da eventi meteo sempre più estremi, caratterizzati da raffiche di vento a oltre 70 km/h e vere e proprie “bombe d’acqua”. Per l’amministratore di condominio, un temporale violento o una raffica di vento non sono solo “imprevisti”, ma potenziali inneschi di responsabilità. Quando in un condominio è presente un cantiere con ponteggi, il rischio di crolli o distacchi dopo un’ondata di maltempo estremo è elevatissimo.

In caso di incidente, la Procura cercherà un colpevole. L’amministratore, in quanto “custode” dei beni comuni e committente dei lavori, è uno dei primi a essere chiamato in causa. Tuttavia, è necessario crearsi uno scudo documentale per dimostrare la propria diligenza e non farsi travolgere dalle conseguenze legali.
Il precetto normativo dell’Allegato XIX del D.Lgs. 81/08
Pochi sanno che la sicurezza dei ponteggi dopo il maltempo non è una “buona prassi”, ma un obbligo di legge. Il D.Lgs. 81/08, all’Allegato XIX, punto 2.2, stabilisce testualmente che i ponteggi devono essere controllati dopo “condizioni meteorologiche avverse”. Questo controllo deve verificare la stabilità dell’ancoraggio e, soprattutto, il serraggio dei giunti e dei bulloni.
La strategia di difesa cambia a seconda della veste giuridica assunta dall’amministratore:

  1. L’Amministratore che è anche Responsabile dei Lavori (RL):
    In questo caso, l’amministratore è il principale “garante” della sicurezza. Ha l’obbligo giuridico di assicurarsi che il CSE (Coordinatore per l’Esecuzione) e l’impresa effettuino i controlli. Se non lo fa, risponde direttamente per i reati di omessa vigilanza. La sua proattività deve essere massima: deve ordinare il controllo e pretendere un riscontro scritto prima che i lavori riprendano.
  2. L’Amministratore che ha nominato un RL esterno:
    Qui la responsabilità penale specifica del D.Lgs. 81/08 trasla sul professionista incaricato. Tuttavia, l’amministratore non è “immune”: egli conserva una responsabilità civile e una possibile “culpa in vigilando”. In questo scenario, l’amministratore deve agire per sollecitare il Responsabile dei Lavori affinché questi faccia il suo dovere. La PEC inviata in questo caso serve a dimostrare che l’amministratore ha esercitato il suo potere di controllo sull’operato dei suoi delegati.

Non basta “dire” di aver controllato. Occorre che agli atti del condominio resti traccia di una catena di comando attivata immediatamente dopo l’evento meteo. La comunicazione deve essere inviata prima che gli operai risalgano sul ponteggio o nei giorni immediatamente successivi.
L’obiettivo non è solo informare, ma “diffidare”: impedire l’accesso al cantiere finché un tecnico (Impresa/CSE) non metta nero su bianco che tutto è sicuro.

Seguono due modelli operativi da inviare a mezzo PEC e utilizzare adattandoli al caso e al ruolo dell’amministratore in cantiere.

CASO A: L’Amministratore è anche Responsabile dei Lavori (o non ha nominato un RL)
Oggetto: URGENTE – Cantiere Condominio [Nome] – Sospensione cautelativa e attivazione verifiche post-maltempo (Allegato XIX D.Lgs. 81/08)
Destinatari: Impresa Esecutrice (PEC); Coordinatore per la Sicurezza (CSE) (PEC); Direttore dei Lavori (DL) (PEC).
Testo:
In qualità di Responsabile dei Lavori p.t., viste le avverse condizioni meteorologiche verificatesi in data [Data], al fine di garantire la pubblica e privata incolumità, con la presente
DIFFIDO
codesta Impresa dal consentire l’accesso di maestranze e terzi sulle opere provvisionali (ponteggi/bilance) prima che sia stata eseguita la verifica straordinaria prevista dal D.Lgs. 81/08, Allegato XIX, punto 2.2.
RICHIEDO
al CSE, per quanto di sua competenza, di sovrintendere alle operazioni di verifica del serraggio dei giunti, della tenuta degli ancoraggi e della stabilità complessiva della struttura.
INVITO
l’Impresa a trasmettere a questo ufficio, entro e non oltre il riavvio delle attività, formale verbale di avvenuto controllo, controfirmato dal preposto di cantiere e dal CSE per visto di conformità. In assenza di tale documento, il cantiere deve intendersi formalmente sospeso.

CASO B: L’Amministratore ha nominato un Responsabile dei Lavori (RL) esterno
Oggetto: Segnalazione stato di allerta meteo e richiesta di vigilanza – Cantiere Condominio [Nome]
Destinatari: Responsabile dei Lavori (PEC); e p.c. Coordinatore per la Sicurezza (CSE); Impresa Esecutrice.
Testo:
In qualità di Amministratore del Condominio [Nome], Committente dei lavori, a seguito dell’evento meteorologico di eccezionale intensità occorso in data [Data], con la presente sollecito la S.V., nella Sua qualità di Responsabile dei Lavori incaricato ex art. 90 D.Lgs. 81/08, ad attivare con la massima urgenza i protocolli di verifica previsti dalla normativa vigente.
Si invita la S.V. a verificare che l’Impresa e il CSE provvedano ai controlli prescritti dall’Allegato XIX punto 2.2 del D.Lgs. 81/08 (serraggi e stabilità ponteggi), accertandosi che l’accesso al cantiere avvenga solo previa attestazione di sicurezza.
Rimanendo in attesa di un Suo cortese riscontro in merito all’esito di tali verifiche, la presente vale come atto d’impulso ai fini della tutela del patrimonio condominiale e della sicurezza dei terzi.

Fonte: Anaci BAT

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