TELECAMERE IN CONDOMINIO: COME EVITARE LE SANZIONI DEL GARANTE DOPO IL PROVVEDIMENTO DI MARZO 2026

Sarà sicuramente capitato di ricevere pressioni dai condòmini per l’installazione di un sistema di videosorveglianza, magari a seguito di piccoli furti o atti vandalici nelle parti comuni. Ma cosa succede se nel condominio lavora un portiere o se sono presenti addetti alle pulizie di ditte esterne? La questione è delicata e il recente Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 12 marzo 2026 [doc. web n. 10240451] getta una luce chiarificatrice (e sanzionatoria) su errori che spesso consideriamo “veniali” ma che possono costare caro alla compagine condominiale e, di riflesso, alla nostra serenità professionale. Il dubbio centrale è: bastano un cartello generico e la buona fede per essere in regola? La risposta, purtroppo, è un secco no.

Per muoverci con sicurezza, dobbiamo analizzare il quadro tecnico-normativo delineato dal Garante nella citata ordinanza. Il punto di partenza è il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare i principi di liceità e trasparenza (art. 5). Tuttavia, quando il sistema di ripresa può inquadrare, anche solo parzialmente o potenzialmente, dei lavoratori, entra in gioco una normativa di settore molto rigorosa: l’art. 4 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), richiamato dall’art. 114 del Codice della Privacy.
Il Provvedimento del 12 marzo 2026 ribadisce che il trattamento dei dati effettuato tramite videosorveglianza nel contesto lavorativo è lecito solo se conforme alle garanzie procedurali previste dallo Statuto. Questo significa che, in cosa di custode, l’installazione deve essere preceduta da un accordo sindacale o, in mancanza, dall’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro. Senza questo “nulla osta” preventivo, l’intero impianto è considerato illecito dal punto di vista della protezione dei dati, esponendo il titolare del trattamento (il Condominio) a pesanti sanzioni amministrative, oltre alle possibili conseguenze penali previste dall’art. 171 del Codice.

La Casistica
Prendiamo a modello il caso esaminato dal Garante riguardante la società Gigio s.r.l., la cui esperienza è perfettamente traslabile in ambito condominiale. Immaginiamo un condominio che decide di installare quattro telecamere esterne e una interna nell’androne per sorvegliare l’ingresso e la zona della portineria. Durante un’ispezione della Guardia di Finanza (o a seguito di un reclamo di un dipendente), emerge che le telecamere sono attive e registrano il passaggio del portiere e del personale delle pulizie.
In questo scenario, tipico di molti stabili, vengono riscontrate le stesse criticità della Gigio s.r.l.: l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro è stata richiesta solo dopo l’attivazione dell’impianto; è presente un solo cartello informativo posto in una posizione non idonea a coprire tutti gli ambienti sorvegliati (magari su piani diversi); e, cosa gravissima, chiunque può accedere alle immagini senza l’inserimento di credenziali di accesso personalizzate. In assemblea, i condòmini potrebbero aver votato l’impianto convinti che l’importante fosse “avere le telecamere”, ma la realtà del verbale ispettivo racconterebbe una storia di violazioni sistematiche del principio di trasparenza e sicurezza.

La soluzione
Come si applica dunque il Provvedimento del 12 marzo 2026 per evitare che il nostro condominio finisca nel mirino dell’Autorità? Il Garante è stato categorico: non ci sono scuse. La soluzione non è solo burocratica ma sostanziale. In primo luogo, l’informativa di “primo livello” (il cartello) deve essere apposta prima di entrare nella zona sorvegliata e deve permettere all’interessato di capire esattamente quale area è coperta. Se il condominio ha un garage interrato e un androne al piano terra, non basta un cartello all’ingresso principale; ne serve uno per ogni ambiente.
In secondo luogo, l’accesso alle immagini deve essere protetto da credenziali. Non è ammissibile che il monitor in portineria o l’hard disk in cantina siano accessibili senza una password che identifichi chi sta visionando, copiando o cancellando i dati.

In conclusione, il provvedimento del 12 marzo 2026 ci ricorda che la videosorveglianza non è un semplice acquisto di hardware, ma un processo giuridico complesso. Il principio chiave da tenere a mente è la necessità della preventiva autorizzazione: qualora vi sia anche solo la possibilità di un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti, l’impianto è “fuorilegge” finché non riceve il benestare dell’Ispettorato o del sindacato. Trasparenza, liceità e sicurezza non sono opzioni, ma pilastri la cui assenza trasforma uno strumento di tutela in un pesante debito condominiale.

Fonte: Anaci BAT

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