TELECAMERE ORIENTABILI POTENZIALMENTE LESIVE DELLA PRIVACY

Navigare le complesse acque della convivenza condominiale, specie quando in gioco vi sono diritti fondamentali come la privacy, richiede una bussola giuridica sempre aggiornata. L’installazione di telecamere di sicurezza da parte dei singoli condomini è un tema caldo, che spesso genera frizioni e contenziosi. In questo contesto, la recente sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 13 giugno 2025, n. 1491, offre spunti fondamentali per comprendere i limiti e le responsabilità, fornendo utili indicazioni anche per gli amministratori di condominio.

Il principio di diritto su cui si fondano le decisioni in materia di videosorveglianza privata è un delicato bilanciamento tra il legittimo diritto di ogni individuo a proteggere la propria proprietà e il sacrosanto diritto alla riservatezza altrui. Non è in discussione la liceità di installare telecamere a fini di sicurezza, ma è imperativo che tale attività non leda la privacy dei vicini. In termini pratici, ciò significa che l’apparecchio deve essere posizionato e orientato in modo tale da non riprendere spazi altrui o la vita privata di terzi. Se una telecamera inquadra, anche solo parzialmente, l’interno dell’abitazione del vicino, le sue stanze private, il giardino o altri luoghi di sua pertinenza esclusiva, il diritto alla sua riservatezza prevale sull’esigenza di sicurezza del proprietario della telecamera. È importante, quindi, limitare l’angolo di visuale alla sola area da proteggere, evitando di “catturare” immagini di luoghi circostanti o non rilevanti.

Il Caso Pratico
Immaginiamo una situazione tipica: i coniugi Rossi, residenti in un immobile, si trovano a confrontarsi con i vicini, Bianchi, che hanno installato delle telecamere. Secondo gli attori, queste telecamere sarebbero state posizionate in modo da inquadrare e riprendere il loro terrazzino privato, le finestre del bagno e il balcone della camera da letto al piano rialzato, e persino la finestra del bagno al primo piano. Una tale intrusione, a loro dire, li costringe a vivere con portelloni e tendaggi costantemente chiusi, compromettendo il loro diritto all’abitazione e generando un danno non patrimoniale. I convenuti, dal canto loro, contestano l’accusa, sostenendo che le telecamere sono lì per proteggere la loro proprietà e che non vi è alcuna violazione della privacy.
La sentenza del Tribunale di Torre Annunziata ha risolto questo dilemma con chiarezza. Dopo aver disposto una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU), è emerso che le telecamere in questione, sebbene potessero al momento essere orientate diversamente, erano in grado, con una semplice modifica dell’inclinazione, di visualizzare il balcone prospiciente, l’interno del bagno e persino parte della camera da letto degli attori. Un aspetto fondamentale è che la CTU ha accertato che le esigenze di tutela dei convenuti avrebbero potuto essere garantite anche con un diverso posizionamento delle telecamere, senza invadere gli spazi privati degli attori.
Pertanto, il Tribunale ha accolto la domanda di violazione del diritto alla riservatezza, condannando i convenuti, in solido, a rimuovere le telecamere incriminate. Ciò sottolinea che non è tanto l’intenzione, quanto la mera capacità dell’apparecchio di riprendere luoghi privati altrui, quando esiste un’alternativa meno invasiva, a configurare la violazione. È interessante notare, tuttavia, che la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale è stata rigettata, in quanto gli attori non hanno fornito prove adeguate della sua sussistenza e entità, ribadendo un principio giurisprudenziale secondo cui tale danno, sebbene conseguenza della lesione, deve essere allegato e provato.

Consigli Pratici
La sentenza offre spunti preziosi per una gestione consapevole delle dinamiche condominiali. È fondamentale distinguere l’ambito di azione:

  • Quando si tratta di installazione di telecamere sulle aree comuni del condominio (es. ingressi, cortili, garage), l’amministratore è legittimato ad agire direttamente. In questi casi, è necessario il rispetto rigoroso della normativa sulla privacy (GDPR), l’ottenimento delle delibere assembleari e l’adozione di un’adeguata segnaletica. L’amministratore deve assicurarsi che le riprese siano limitate strettamente alle aree di interesse e che la conservazione delle immagini avvenga nel rispetto dei termini di legge.
  • Nel caso di telecamere installate dai singoli condomini sulla propria proprietà privata, come nel caso di specie, l’amministratore non ha il potere di ordinare direttamente la rimozione o il riposizionamento.

La sua azione deve configurarsi come quella di un facilitatore e promotore di legalità e buon vicinato. In questo ruolo, un buon amministratore dovrebbe:
◦ Sensibilizzare i condomini sulle normative vigenti e sulle pronunce giurisprudenziali che delineano i confini tra diritto alla sicurezza e diritto alla privacy. Distribuire informative chiare può prevenire molti contenziosi.
◦ In caso di segnalazioni, incoraggiare le parti a confrontarsi e cercare soluzioni consensuali, magari suggerendo alternative tecniche meno invasive, come quelle evidenziate dalla CTU nella sentenza in esame.
◦ Se il dialogo non porta a soluzioni, l’amministratore può consigliare ai condomini di rivolgersi a un legale di fiducia per tutelare i propri diritti, dato che si tratta di una controversia tra privati su proprietà esclusive.
◦ Pur agendo da mediatore e informatore, è essenziale che l’amministratore non si schieri, ma promuova il rispetto delle norme e la ricerca di un equilibrio tra gli interessi

In sintesi, la sentenza di Torre Annunziata ci ricorda che il diritto alla privacy è prevalente quando una telecamera privata può, anche solo potenzialmente e con minime regolazioni, invadere gli spazi privati altrui senza una giustificazione ineludibile.

Fonte: Anaci BAT

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