UN FORNITORE DEL CONDOMINIO (IMPRESA, TECNICO, CONSULENTE) PUO’ CHIEDERE E OTTENERE COPIA DEL VERBALE DI ASSEMBLEA CHE HA DELIBERATO LA SUA NOMINA?

NO. L’amministratore ha il dovere giuridico di non consegnare copia, neanche parziale o in estratto, del verbale di assemblea a soggetti terzi. La tutela della privacy e degli interessi del Condominio è una priorità assoluta.

l diniego da parte dell’amministratore non è un atto di scortesia o di ostruzionismo, ma l’adempimento di precisi doveri di legge posti a tutela del Condominio e della privacy di ogni singolo condomino.
Il verbale di assemblea è un documento interno che cristallizza la volontà dei condomini su svariati argomenti, molti dei quali di natura sensibile (es. morosità, liti, discussioni personali). Non è un atto pubblico.
L’amministratore agisce quale mandatario del Condominio e la legge gli impone di operare con la “diligenza del buon padre di famiglia”, che si traduce in un inderogabile dovere di lealtà e protezione degli interessi del suo mandante. Consegnare il verbale a un fornitore esporrebbe il Condominio a rischi concreti:

  1. Violazione della Privacy: Il verbale contiene dati personali (nomi, deleghe, opinioni di voto) la cui comunicazione a terzi, senza una valida base giuridica, costituisce una violazione del GDPR esponendo l’amministratore a sanzioni e a richieste di risarcimento.
  2. Rischio Strategico: In caso di futuro contenzioso, il fornitore potrebbe utilizzare le informazioni contenute nel verbale contro il Condominio stesso.

Un fornitore/consulente/impresa ha il giusto e legittimo diritto di avere certezza del proprio incarico e questa esigenza viene soddisfatta non con il verbale, ma attraverso uno strumento giuridicamente più solido, sicuro e completo: la Lettera di Incarico Formale.
Questo documento, inviato preferibilmente via PEC, non solo può definire l’oggetto della prestazione, il compenso e le condizioni, ma perfeziona il contratto tra le parti. Per la massima trasparenza e garanzia, la lettera d’incarico può riportare testualmente il testo della delibera assembleare creando così un atto formale, unico e autosufficiente, di indiscutibile valenza probatoria.

Fonte: Anaci BAT

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