#02: FAI IL QUIZ DI CONDOMINIO E VERIFICA LA TUA PREPARAZIONE

A margine le risposte del quiz del 27/09/2026 👇

QUESITO 1 Domanda del 04/10/2026
In occasione dell’approvazione di lavori di manutenzione straordinaria di un lastrico solare a uso esclusivo, come devono essere ripartite le spese relative al rifacimento del cornicione perimetrale aggettante e ai ponteggi necessari per tale lavorazione?
risposta a) Devono essere ripartite tra tutti i condòmini pro quota in base ai millesimi di proprietà ex art. 1123, primo comma, c.c., in quanto il cornicione aggettante costituisce elemento decorativo e protettivo delle facciate, dotato di autonomia funzionale rispetto alla superficie di copertura del lastrico.
risposta b) Devono essere imputate secondo il criterio speciale dell’art. 1126 c.c. (1/3 all’utente esclusivo e 2/3 ai proprietari coperti), trattandosi di opere accessorie e funzionalmente connesse all’intervento complessivo sulla sommitĂ  del fabbricato.

QUESITO 2 Domanda del 04/10/2026
Qualora un lastrico solare o una terrazza a livello di proprietĂ  esclusiva funga da copertura per una sola unitĂ  immobiliare (o un unico locale) sottostante, quale criterio di ripartizione deve applicare l’amministratore per le spese di riparazione e ricostruzione strutturale?
risposta a) Si applica in via estensiva l’art. 1125 c.c., ponendo la spesa al 50% a carico del proprietario della terrazza sovrastante e al 50% a carico del proprietario del vano sottostante, in virtĂą della natura puramente bilaterale del rapporto.
risposta b) Si applica l’art. 1126 c.c., ponendo 1/3 della spesa a carico del proprietario esclusivo della terrazza/lastrico e i restanti 2/3 a carico del proprietario dell’unica unitĂ  sottostante che beneficia della copertura.

QUESITO 3 Domanda del 04/10/2026
In quali specifici termini e presupposti di fatto si configura l’obbligo della “doppia contribuzione” alle spese di riparazione del lastrico solare in uso esclusivo ex art. 1126 c.c.?
risposta a) Si configura allorchĂ© il condomino titolare dell’uso esclusivo del lastrico sia al contempo proprietario dell’unitĂ  immobiliare (o di un piano della stessa) posta nella colonna d’aria sottostante, concorrendo egli per 1/3 quale usuario e pro quota nei 2/3 quale condomino coperto.
risposta b) Si configura allorchĂ© l’intervento sul lastrico richieda sia la ricostruzione della guaina impermeabilizzante per le infiltrazioni, sia il rifacimento dei pavimenti e delle ringhiere di protezione perimetrale.

QUESITO 4 Domanda del 04/10/2026
A chi compete l’onere economico per la manutenzione o il rifacimento del rivestimento esterno del parapetto di un lastrico solare a uso esclusivo, allorquando tale elemento architettonico si inserisca nella facciata condominiale?
risposta a) Grava integralmente ed esclusivamente sul titolare dell’uso esclusivo del lastrico, costituendo il parapetto un accessorio destinato a garantire unicamente la sicurezza dell’affaccio e del calpestio.
risposta b) Grava su tutti i condòmini dell’edificio in base ai millesimi generali ex art. 1123, primo comma, c.c., qualora il rivestimento esterno svolga una prevalente funzione decorativa e concorra a definire le linee architettoniche e l’estetica della facciata.

QUESITO 5 Domanda del 04/10/2026
Nel caso di un “condominio minimo”, costituito da due soli comproprietari con quote paritarie, secondo quale principio opera l’assemblea condominiale per deliberare gli interventi manutentivi sulle parti comuni?
risposta a) L’assemblea è regolarmente costituita solo con la partecipazione di entrambi i condòmini e delibera validamente all’unanimitĂ ; in caso di disaccordo o mancata costituzione, non potendo operare il principio di maggioranza, è necessario ricorrere all’autoritĂ  giudiziaria ex artt. 1105 e 1139 c.c.
risposta b) Trovando applicazione i quorum dell’art. 1136 c.c., in caso di dissenso tra i due condòmini prevale la manifestazione di voto espressa dal proprietario dell’unitĂ  immobiliare di maggiore superficie catastale.

Fonte: Anaci BAT

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