Per far fronte ai lavori straordinari, il Condominio è obbligato alla costituzione del fondo speciale così come prevede l’art. 1135 del codice civile. Il fondo, poichè è destinato alla gestione dei beni comuni, appartiene al Condominio e come credito, segue l’immobile. Il fondo fa parte del patrimonio condominiale.
In caso di compravendita dell’unità immobiliare l’ex condomino non avendo più alcun potere non può pretenderne la restituzione. La quota di riferimento del fondo, farà capo sempre all’unità immobiliare e di conseguenza al nuovo proprietario.
opportuno che il venditore, consapevole della presenza del fondo deve regolare questo aspetto con il promittente acquirente durante il rogito, molto meglio durante il preliminare di compravendita in modo da evitare incresciose sorprese.



