SICUREZZA CANTIERI: IL RUOLO DEL CSE SULLA VERIFICA DEI PONTEGGI

Molti Amministratori di Condominio tirano un sospiro di sollievo quando il ponteggio viene montato: “Finalmente si parte”. Pochi sanno che, dal punto di vista della responsabilità, è proprio lì che iniziano i rischi più subdoli.

Un ponteggio non è una struttura monolitica ed eterna. È un “organismo” dinamico che subisce: vibrazioni, trapani, montacarichi e vento allentano i bulloni. C’è anche lo stress termico in quando l’acciaio si dilata e si restringe, “mangiando” la presa dei tasselli nel muro e il degrado del supporto; i muri dei condomini (spesso tufo o forati) cedono sotto trazione prolungata.
Un ancoraggio che teneva benissimo a gennaio, potrebbe sfilarsi a luglio. Se cade il ponteggio, il Giudice potrà chiederà all’Amministratore (Committente): “Lei ha vigilato sul mantenimento dei requisiti di sicurezza?”.
La legge (D.Lgs 81/08, Allegato XIX) impone controlli dopo “violente perturbazioni” o lunghe inattività, ma spesso l’impresa “dimentica” di farli e il Coordinatore (CSE) non chiede le carte.
Risultato? Il ponteggio resta su per mesi (o anni) senza che nessuno verifichi se è ancora ancorato saldamente alla facciata.

Per dormire sonni tranquilli, l’Amministratore non deve salire sull’impalcatura (non è il suo mestiere), ma deve contrattualizzare l’obbligo di rendicontazione.
Ecco due clausole “salva-vita” da inserire nei futuri appalti:

CLAUSOLA A – Da inserire nel Contratto di Appalto con l’IMPRESA
Art. X – Obbligo di Verifica e Rendicontazione Periodica Ponteggi
L’Impresa Appaltatrice si obbliga, a pena di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, a effettuare verifiche mensili (o con la diversa periodicità prevista dal PiMUS) e post-evento atmosferico avverso, sulla stabilità dell’opera provvisionale, con specifico riferimento al serraggio dei giunti e alla tenuta degli ancoraggi.
L’Impresa dovrà trasmettere via PEC alla Direzione Lavori e al CSE, entro 24 ore dall’avvenuta verifica, copia del “Registro di Controllo Ponteggi” debitamente aggiornato e firmato dal Preposto. Il mancato invio del report comporterà l’applicazione di una penale di € [X] per ogni giorno di ritardo e la facoltà della Committenza di sospendere i lavori e l’accesso al ponteggio.

CLAUSOLA B – Da inserire nel Disciplinare d’Incarico con il COORDINATORE (CSE)
Art. Y – Alta Vigilanza sulle Opere Provvisionali
Il Coordinatore per la Sicurezza (CSE) è tenuto a verificare la regolare tenuta e aggiornamento del PiMUS da parte dell’Impresa. In particolare, il CSE dovrà acquisire periodicamente i verbali di verifica degli ancoraggi e dei serraggi redatti dall’impresa. In assenza di tali evidenze documentali, o in presenza di eventi atmosferici rilevanti, il CSE ha l’obbligo di sospendere le lavorazioni fino al ripristino delle condizioni di sicurezza certificate, manlevando il Committente da ogni responsabilità per omessa vigilanza tecnica.

APPROFONDIMENTO TECNICO (Q&A per l’Amministratore)
Per gestire il cantiere, bisogna capire i documenti. Ecco le risposte ai dubbi più comuni:
Dove si trova il progetto del ponteggio?
Se il ponteggio è standard (montato secondo gli schemi del fabbricante e alto meno di 20 metri), il “progetto” è il Libretto del Fabbricante (autorizzazione ministeriale).
Se il ponteggio è complesso, fuori schema o molto alto, serve un Progetto di Calcolo firmato da un Ingegnere o Architetto abilitato. In ENTRAMBI i casi, esiste il PiMUS.
Il PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio) è il manuale operativo specifico per quel cantiere. Contiene le istruzioni per chi monta e usa il ponteggio. Lo redige l’Impresa che monta il ponteggio (non il CSE, non l’Amministratore). È un obbligo del Datore di Lavoro dell’impresa. Il Committente non firma il PiMUS. Non firmalo mai “per approvazione tecnica”. Non avete le competenze per dire se è corretto.
Tuttavia, il Committente ha diritto (e dovere) di averne una copia in cantiere per esibirla agli organi di controllo. La verifica della correttezza del PiMUS spetta al Coordinatore per la Sicurezza (CSE).
Tra le varie prescrizioni nel PiMUS c’è scritto ogni quanto controllare gli ancoraggi. Nel capitolo “Verifiche e Manutenzione” il PiMUS deve specificare la frequenza dei controlli (es. “mensile”, “dopo ogni temporale”, “trimestrale”).
Chiedete al vostro CSE di evidenziarvi quella pagina del PiMUS. Se c’è scritto “verifica mensile” e nessuno vi manda il report da 6 mesi, sapete di avere un problema di vigilanza e dovere tempestivamente inviare una raccomandata o PEC ai tecnici per la richiesta del verbale di verifica del ponteggio.

Fonte: Anaci BAT

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