RIFIUTI E OGGETTI NEL GIARDINO PRIVATO: POTERI DELL’AMMINISTRATORE E TUTELE DEL CONDÒMINO.

L’Amministratore di Condominio ha il compito di gestire e tutelare i beni comuni, non le proprietà private. Se la caduta di rifiuti è riconducibile alla condotta incivile di un singolo vicino, il rapporto è puramente tra privati. L’Amministratore non può agire in giudizio per conto del singolo né il Condominio è responsabile dei danni. Tuttavia, l’Amministratore può intervenire con richiami formali qualora tale condotta violi le norme del Regolamento di Condominio relative all’igiene o al decoro.

Il principio cardine stabilito dal Codice Civile è che la legittimazione dell’Amministratore si arresta sulla soglia della proprietà esclusiva.

  1. Secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte, il Condominio non è responsabile per i danni cagionati da singoli condomini mediante il getto di oggetti dai propri balconi, trattandosi di una condotta illecita extra-contrattuale del singolo. L’Amministratore non ha il potere di “investigare” con poteri di polizia né può imporre l’installazione di tettoie o reti di protezione a carico del fondo comune, poiché queste altererebbero il decoro dell’edificio e non sono finalizzate alla conservazione di beni comuni.
  2. Se il Regolamento di Condominio vieta esplicitamente il getto di materiali dai balconi, l’Amministratore deve inviare una diffida formale al presunto responsabile (se identificato formalmente) o un sollecito generale alla colonna interessata. In caso di sanzioni previste dal regolamento (art. 70 disp. att. c.c.), l’Amministratore può irrogarle previa delibera assembleare.
  3. Qualora l’inciviltà persista, il proprietario del giardino ha tre strade:
    • Azione Civile (art. 2043 c.c.): Per il risarcimento del danno e la cessazione delle immissioni moleste. È necessaria la prova certa del responsabile (testimoni, foto, video).
    • Azione Penale (art. 674 c.p. – Getto pericoloso di cose): Se il getto riguarda cose atte a offendere, imbrattare o molestare (liquidi, mozziconi accesi, rifiuti organici). La Cassazione ha confermato che anche il getto di “cenere e mozziconi” può integrare tale reato.
    • Mediazione Civile: Obbligatoria prima di una causa, per tentare un accordo bonario tra vicini.

L’Amministratore può supportare il condomino segnalando l’accaduto in assemblea e richiamando tutti al rispetto delle norme del vivere civile, ma la difesa della proprietà privata spetta esclusivamente al suo titolare.

Fonte: Anaci BAT

Condividi:

FAQ Correlate

A CHI APPARTENGONO I BALCONI INCASSATI?

La struttura del balcone incassato è in comproprietà tra il proprietario dell’appartamento superiore e quello dell’appartamento inferiore ai sensi dell’art. 1125 del Codice Civile, mentre il frontalino costituisce parte integrante della facciata ed è di natura condominiale. A differenza dei balconi aggettanti, i balconi incassati non sporgono oltre la linea dei muri perimetrali dell’edificio, ma […]

DI CHI È LA SOLETTA DEL BALCONE AGGETTANTE?

La soletta del balcone aggettante, comprensiva della struttura portante e di tutti i suoi elementi esterni (estradosso, intradosso e frontalino), è di regola di proprietà esclusiva del titolare dell’appartamento. Dal punto di vista strutturale e giuridico, il balcone aggettante rappresenta un prolungamento spaziale dell’unità immobiliare privata verso l’esterno. La Suprema Corte di Cassazione ha statuito […]