RIFIUTI E OGGETTI NEL GIARDINO PRIVATO: POTERI DELL’AMMINISTRATORE E TUTELE DEL CONDÒMINO.

L’Amministratore di Condominio ha il compito di gestire e tutelare i beni comuni, non le proprietà private. Se la caduta di rifiuti è riconducibile alla condotta incivile di un singolo vicino, il rapporto è puramente tra privati. L’Amministratore non può agire in giudizio per conto del singolo né il Condominio è responsabile dei danni. Tuttavia, l’Amministratore può intervenire con richiami formali qualora tale condotta violi le norme del Regolamento di Condominio relative all’igiene o al decoro.

Il principio cardine stabilito dal Codice Civile è che la legittimazione dell’Amministratore si arresta sulla soglia della proprietà esclusiva.

  1. Secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte, il Condominio non è responsabile per i danni cagionati da singoli condomini mediante il getto di oggetti dai propri balconi, trattandosi di una condotta illecita extra-contrattuale del singolo. L’Amministratore non ha il potere di “investigare” con poteri di polizia né può imporre l’installazione di tettoie o reti di protezione a carico del fondo comune, poiché queste altererebbero il decoro dell’edificio e non sono finalizzate alla conservazione di beni comuni.
  2. Se il Regolamento di Condominio vieta esplicitamente il getto di materiali dai balconi, l’Amministratore deve inviare una diffida formale al presunto responsabile (se identificato formalmente) o un sollecito generale alla colonna interessata. In caso di sanzioni previste dal regolamento (art. 70 disp. att. c.c.), l’Amministratore può irrogarle previa delibera assembleare.
  3. Qualora l’inciviltà persista, il proprietario del giardino ha tre strade:
    • Azione Civile (art. 2043 c.c.): Per il risarcimento del danno e la cessazione delle immissioni moleste. È necessaria la prova certa del responsabile (testimoni, foto, video).
    • Azione Penale (art. 674 c.p. – Getto pericoloso di cose): Se il getto riguarda cose atte a offendere, imbrattare o molestare (liquidi, mozziconi accesi, rifiuti organici). La Cassazione ha confermato che anche il getto di “cenere e mozziconi” può integrare tale reato.
    • Mediazione Civile: Obbligatoria prima di una causa, per tentare un accordo bonario tra vicini.

L’Amministratore può supportare il condomino segnalando l’accaduto in assemblea e richiamando tutti al rispetto delle norme del vivere civile, ma la difesa della proprietà privata spetta esclusivamente al suo titolare.

Fonte: Anaci BAT

Condividi:

FAQ Correlate

I LAVORI STRAORDINARI NON INIZIANO: POSSO RICHIEDERE INDIETRO LE QUOTE GIÀ VERSATE O COMPENSARLE CON LE RATE ORDINARIE?

No. Non esiste un diritto automatico alla restituzione delle somme o alla loro compensazione. Finché rimane valida la delibera assembleare che ha approvato i lavori, il fondo deve restare vincolato. Per riavere le quote o stornarle, è necessaria una nuova votazione dell’assemblea che revochi formalmente l’intervento. Secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza, il semplice ritardo nell’inizio […]

UNA DELIBERA APPROVATA DALL’ASSEMBLEA È SUBITO OPERATIVA?

Sì. La deliberazione assembleare è immediatamente obbligatoria per tutti i condòmini ed esecutiva dal momento stesso della sua adozione, senza alcuna necessità di attendere il decorso dei termini per l’impugnazione. L’efficacia delle decisioni condominiali poggia su tre pilastri fondamentali del Codice Civile che non lasciano adito a dubbi: La delibera può essere “congelata” esclusivamente da […]