L’Amministratore di Condominio ha il compito di gestire e tutelare i beni comuni, non le proprietà private. Se la caduta di rifiuti è riconducibile alla condotta incivile di un singolo vicino, il rapporto è puramente tra privati. L’Amministratore non può agire in giudizio per conto del singolo né il Condominio è responsabile dei danni. Tuttavia, l’Amministratore può intervenire con richiami formali qualora tale condotta violi le norme del Regolamento di Condominio relative all’igiene o al decoro.
Il principio cardine stabilito dal Codice Civile è che la legittimazione dell’Amministratore si arresta sulla soglia della proprietà esclusiva.
- Secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte, il Condominio non è responsabile per i danni cagionati da singoli condomini mediante il getto di oggetti dai propri balconi, trattandosi di una condotta illecita extra-contrattuale del singolo. L’Amministratore non ha il potere di “investigare” con poteri di polizia né può imporre l’installazione di tettoie o reti di protezione a carico del fondo comune, poiché queste altererebbero il decoro dell’edificio e non sono finalizzate alla conservazione di beni comuni.
- Se il Regolamento di Condominio vieta esplicitamente il getto di materiali dai balconi, l’Amministratore deve inviare una diffida formale al presunto responsabile (se identificato formalmente) o un sollecito generale alla colonna interessata. In caso di sanzioni previste dal regolamento (art. 70 disp. att. c.c.), l’Amministratore può irrogarle previa delibera assembleare.
- Qualora l’inciviltà persista, il proprietario del giardino ha tre strade:
• Azione Civile (art. 2043 c.c.): Per il risarcimento del danno e la cessazione delle immissioni moleste. È necessaria la prova certa del responsabile (testimoni, foto, video).
• Azione Penale (art. 674 c.p. – Getto pericoloso di cose): Se il getto riguarda cose atte a offendere, imbrattare o molestare (liquidi, mozziconi accesi, rifiuti organici). La Cassazione ha confermato che anche il getto di “cenere e mozziconi” può integrare tale reato.
• Mediazione Civile: Obbligatoria prima di una causa, per tentare un accordo bonario tra vicini.
L’Amministratore può supportare il condomino segnalando l’accaduto in assemblea e richiamando tutti al rispetto delle norme del vivere civile, ma la difesa della proprietà privata spetta esclusivamente al suo titolare.



