Il verbale dell’assemblea

Delle deliberazioni dell’assemblea si deve redigere verbale. L’originale viene redatto in assemblea e conservato in un apposito registro che l’amministratore deve conservare.
Il verbale dell’assemblea è un atto privato, ciò significa che tale verbale non ha la validità di un atto pubblico o di un certificato ma può essere però portato come prova in caso di liti in tribunale.
Il verbale altro non è che la rappresentazione fedele per iscritto di ogni momento rilevante della riunione e del risultato delle votazioni. A questo proposito bisogna notare che non è necessario riportare ogni dichiarazione resa durante l’assemblea, ma solamente quelle che espressamente sono oggetto di richiesta oltre, naturalmente, quelle salenti ai fini della decisione deliberativa.

Il verbale è quindi l’atto finale del procedimento di formazione della volontà del collegio assembleare. La sua funzione è quella di offrire una prova presuntiva dei fatti verificatisi nel corso dell’assemblea, tanto che sul condomino, il quale impugni la deliberazione assembleare contestando la rispondenza a verità di quanto riferito nello stesso, ricade l’onere di provare il proprio assunto.
Resta obbligatorio annotare, per ogni delibera, anche i dissenzienti e gli astenuti. Ciò permetterà agli stessi di impugnare la delibera qualora ne abbiano interesse secondo l’art. 1137 del Codice civile.
Ogni condomino può pretendere che sia messa a verbale una dichiarazione, soprattutto se di dissenso.

In merito alla comunicazione del verbale questa avviene mediante l’invio di una copia dall’amministratore a tutti i condomini: indiscutibilmente deve essere comunicata a coloro che erano assenti sia per portare a loro conoscenza le deliberazioni dell’assemblea e gli obblighi che ne derivano sia per dare loro modo, entro trenta giorni, di impugnare le delibere.

IL CONTENUTO DEL VERBALE ASSEMBLEARE

  • Luogo
  • Data
  • Orario
  • Tipologia di assemblea convocata
  • Verifica della regolarità dell’assemblea
  • Elenco dei partecipanti
  • Nomina del presidente de del segretario
  • Dichairazione di validità dell’assemblea
  • Lettura deipunti all’ordine del giorno
  • Apertura della discussione
  • Annotazione sommarie delle osservazioni
  • Votazione
  • Risultati della votazione
  • Menzionedi eventuali allegati
  • Sottoscrizione del verbale
  • Dichairazione di chiusura dell’assemblea e firme

Per contestare una decisione assunta durante una riunione condominiale è necessario proporre un’impugnazione, tramite un avvocato, dinanzi al giudice competente entro il termine di 30 giorni che decorre:

  • dalla data dell’assemblea: per i condomini presenti che si sono astenuti oppure erano dissenzienti;
  • dalla data di comunicazione della delibera per i condomini che non erano presenti alla riunione condominiale.

Nel momento in cui viene proposta l’impugnazione, la delibera dell’assemblea condominiale rimane comunque vincolante per i condomini fino a quando non venga accertata l’illegittimità. n mancanza di impugnazione, la delibera è valida per tutti i condomini, anche se durante l’assemblea erano assenti oppure se non hanno manifestato la propria contrarietà rispetto alla decisione assunta.

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